Prescrizione del reato tributario travolge le pene accessorie confermate in appello (Cass. pen. Sez. III n. 25587 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le pene accessorie previste per i reati tributari dall’art. 12 del dlgs n. 74 del 2000 costituiscono un effetto penale che consegue di diritto alla condanna, al pari di quanto stabilito in via generale dall’art. 20 cod. pen.. Ne deriva che, intervenuta la prescrizione del reato e pronunciato il proscioglimento nel merito, il giudice non può confermare in appello le sanzioni accessorie già irrogate in primo grado, poiché queste presuppongono una condanna che è venuta meno. La statuizione che le mantenga in vita è illegittima e va annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente, quale legale rappresentante di una società, per la violazione dell’art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sulle retribuzioni corrisposte ai collaboratori. Alla condanna seguivano le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità a contrarre con la P.a., dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dell’interdizione perpetua dagli organi della giustizia tributaria e della pubblicazione della sentenza.
La Corte di appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, proscioglieva il prevenuto per intervenuta prescrizione del reato, disponendo nel dispositivo la conferma nel resto della sentenza appellata. La difesa ha impugnato per cassazione la conferma della irrogazione delle sanzioni accessorie nonostante il proscioglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di non doversi procedere per prescrizione, ha mantenuto ferma la statuizione sulle pene accessorie con la formula della conferma nel resto. La motivazione sul punto è del tutto silente e il dispositivo presenta una qualche ambiguità contenutistica, che la Corte ritiene di dover sciogliere per prevenire incertezze applicative: nel “resto” oggetto di conferma deve ritenersi ricompresa proprio l’applicazione delle sanzioni accessorie, mentre la pena principale è stata immediatamente travolta dal proscioglimento.
Chiarita la portata del dispositivo, la Corte passa al profilo sostanziale. Per i reati tributari le sanzioni accessorie sono previste dall’art. 12 del dlgs n. 74 del 2000. Esse, sebbene collocate nella legislazione speciale, non si sottraggono alla logica generale delle pene accessorie delineata dall’art. 20 cod. pen.: costituiscono un effetto penale che consegue di diritto alla condanna. La diversa espressione lessicale usata dal legislatore, che al primo comma dell’art. 12 parla di condanna che “importa” le sanzioni, non ne muta la natura.
Se le pene accessorie presuppongono la condanna, la loro applicazione non può sopravvivere quando la condanna sia stata travolta dal proscioglimento per prescrizione. Da qui l’illegittimità della conferma disposta dalla Corte barese. A sostegno la Corte richiama Sez. VI n. 16841 del 2018 e Sez. II n. 38345 del 2016, che confermano l’impossibilità di mantenere le sanzioni accessorie in assenza di una pronuncia di condanna.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma della statuizione sulle pene accessorie, che viene eliminata.
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Nota della Redazione
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