Perdita sul credito di regresso: la procedura concorsuale non basta senza inerenza (Cass. 23063/2026)
Questione esaminata
Una società in nome collettivo aveva dedotto dal reddito d’impresa 335.000 euro pagati alle banche dopo l’escussione di una fideiussione prestata nell’interesse di una società collegata, qualificando la conseguente perdita del credito di regresso come sopravvenienza passiva. Aveva inoltre dedotto le spese legali sostenute per raggiungere un accordo transattivo con gli istituti. La Cassazione ha esaminato se l’ammissione del debitore principale a concordato preventivo fosse sufficiente a rendere deducibili tali componenti negativi.
Principio affermato
La perdita su crediti verso un debitore assoggettato a procedura concorsuale può soddisfare automaticamente il requisito degli elementi certi e precisi, ma resta indispensabile il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR. Il contribuente deve dimostrare che il credito divenuto inesigibile era collegato all’attività d’impresa e che il relativo ricavo o provento aveva concorso alla formazione del reddito in un precedente esercizio.
Motivazione della Cassazione
Il pagamento della fideiussione aveva fatto sorgere un credito di regresso verso la debitrice principale, poi stimato come quasi integralmente irrecuperabile. Tuttavia, dalla sentenza impugnata non risultava quando il pagamento fosse stato eseguito né, se anteriore al 2011, se il credito fosse stato dichiarato e tassato nel corrispondente periodo d’imposta. Senza questi accertamenti non era possibile riconoscere la necessaria corrispondenza tra la sopravvenienza passiva e una precedente componente positiva tassata. Anche l’inerenza delle spese legali era stata affermata soltanto per il loro collegamento con il credito di regresso, senza una verifica autonoma. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria dell’Umbria.
Rilevanza pratica
L’apertura di una procedura concorsuale non rende automaticamente deducibile ogni perdita collegata al debitore. Chi deduce una perdita derivante dall’escussione di una garanzia deve poter ricostruire la data del pagamento, l’iscrizione del credito di regresso, l’eventuale precedente tassazione e il collegamento con l’attività imprenditoriale. Anche le spese sostenute per transazioni con i creditori devono essere giustificate sotto il profilo dell’inerenza e non possono essere ammesse per la sola connessione materiale con la garanzia.