Insindacabilita’ parlamentare: conflitto ammissibile (Corte cost. ord. n. 181/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale ordinario di Matera, sezione penale. Si tratta di una verifica preliminare: il merito del conflitto non e’ stato deciso e la Corte precisa che resta impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita’.
Da dove nasce il conflitto. Davanti al Tribunale di Matera si e’ svolto un processo penale per diffamazione aggravata, previsto dall’articolo 595, terzo comma, del codice penale, a carico di chi all’epoca era senatore. L’addebito riguardava un post pubblicato il 16 agosto 2021 su una pagina Facebook, che riproduceva un articolo di giornale del 2006 con l’aggiunta di una nota. Il 1° marzo 2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna, oggi impugnata in appello.
La prerogativa invocata. Nel processo la difesa aveva eccepito l’insindacabilita’ delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, prevista dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione. L’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 indica al giudice due sole strade quando quell’eccezione viene sollevata: se la ritiene fondata, pronuncia subito sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale; se la ritiene infondata, trasmette gli atti con ordinanza non impugnabile alla Camera di appartenenza, che delibera sulla prerogativa.
La censura del Senato. Secondo il ricorso il Tribunale non ha seguito ne’ l’una ne’ l’altra strada. Ha proseguito il giudizio, rinviando le udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, e ha poi escluso l’insindacabilita’ con la sentenza di condanna, senza mai investire il Senato. Cosi’ facendo, sostiene il ricorrente, ha menomato le sue attribuzioni costituzionali. Il Senato chiede l’annullamento di quegli atti.
Cosa ha verificato la Corte. In questa fase, in camera di consiglio e senza contraddittorio, la Corte controlla solo i requisiti previsti dall’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ha riconosciuto la legittimazione del Senato, organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta’ sull’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, e quella del Tribunale, organo giurisdizionale indipendente. Sul piano oggettivo, il ricorrente lamenta una menomazione derivante dall’esercizio della funzione giurisdizionale. I requisiti risultano quindi presenti.
Cosa accade adesso. Il ricorso e l’ordinanza vanno notificati dal Senato al Tribunale di Matera entro sessanta giorni dalla comunicazione, e depositati con la prova della notifica entro i successivi trenta giorni. La notifica e’ disposta anche alla Camera dei deputati, per l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento sulle questioni di principio da trattare. Solo dopo si aprira’ la fase di merito. Fino ad allora nulla e’ stabilito sull’insindacabilita’ del post, e il processo penale prosegue in appello.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/181
Nota della Redazione
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