Onere di verifica e inapplicabilità del pagamento al creditore apparente (App. Catanzaro n. 993/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. libera il debitore solo quando questi sia indotto, da circostanze univoche, a ritenere erroneamente che il soggetto cui effettua il pagamento sia il titolare del credito, e non quando l’apparenza riguardi l’avvenuto pagamento del credito da parte di un terzo. In caso di falsa rappresentazione di un bonifico effettuato da un terzo al creditore, il debitore che paghi al terzo non è liberato nei confronti del creditore originario, poiché l’apparenza incide sul rapporto tra debitore e terzo (pretesa di rimborso), non sull’identità del creditore. L’affidamento del debitore non è incolpevole se lo stesso, prima di effettuare il pagamento al terzo, non si sia assicurato dell’effettivo versamento al creditore, mediante verifica diretta con quest’ultimo, non potendo la mera esibizione di una ricevuta di bonifico falsa integrare i presupposti per l’applicazione dell’art. 1189 c.c.
Il Fatto
Il debitore, titolare di un finanziamento con la banca, si rivolgeva a una società terza per ottenere l’estinzione anticipata del debito. La società terza gli esibiva una falsa ricevuta di bonifico, facendogli credere di aver già pagato la banca. Il debitore, confidando in tale documento, pagava a quella società le somme corrispondenti. La banca, non avendo ricevuto alcun pagamento, otteneva decreto ingiuntivo contro il debitore. Il debitore proponeva opposizione, eccependo il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. Il Tribunale rigettava l’opposizione. Il debitore proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1189 c.c., rilevando che la falsa rappresentazione della realtà riguardava il rapporto tra il debitore e la società terza (la quale aveva falsamente attestato di aver pagato la banca), e non l’identità del creditore. Il debitore sapeva che il suo creditore era la banca; l’inganno della società terza non lo aveva indotto a ritenere che quest’ultima fosse il creditore, ma lo aveva indotto a credere che essa avesse già estinto il debito per suo conto. La Corte ha distinto i due rapporti: da un lato, il rapporto debitore-banca (credito originario); dall’altro, il rapporto debitore-società terza (pretesa di rimborso per l’asserito pagamento alla banca). L’apparenza, nella specie, incideva solo sul secondo rapporto, non sul primo.
La Corte ha inoltre rilevato che l’affidamento del debitore non era incolpevole, poiché l’impiego dell’ordinaria diligenza avrebbe richiesto, prima di procedere al pagamento alla società terza, di verificare direttamente con la banca l’effettivo ricevimento del bonifico. La mera esibizione di una ricevuta di bonifico falsa non era sufficiente a integrare gli estremi del pagamento al creditore apparente, mancando una situazione di apparenza univoca idonea a fare ritenere al debitore che la società terza fosse il soggetto legittimato a ricevere il pagamento in luogo della banca. Ha quindi confermato la legittimità del decreto ingiuntivo e la condanna del debitore.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra apparenza sulla titolarità e sul pagamento: l’avvocato che intenda eccepire il pagamento al creditore apparente deve provare che il debitore è stato indotto a pagare a un soggetto diverso dal creditore, in quanto quegli appariva legittimato a ricevere la prestazione; la mera falsa rappresentazione di un avvenuto pagamento da parte di un terzo non è sufficiente, trattandosi di apparenza incidente su un rapporto diverso.
- Onere di verifica del debitore: il debitore che riceva da un terzo l’attestazione di un avvenuto pagamento al creditore non può limitarsi a confidare in tale dichiarazione, ma deve verificare direttamente con il creditore l’effettiva estinzione del debito; in difetto, il suo affidamento non è incolpevole e il pagamento al terzo non produce effetti liberatori.
- Prova dell’affidamento incolpevole: per il difensore del debitore che contesti la debenza del credito, è necessario provare non solo la sussistenza di circostanze univoche che hanno ingenerato l’errore, ma anche che il debitore ha adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per evitarlo; in presenza di un rapporto di finanziamento con una banca, la mancata verifica diretta con l’istituto di credito prima del pagamento a un terzo esclude la buona fede.
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