Sanzioni Consob per abuso di informazioni privilegiate: prescrizione, termine per la contestazione e disciplina più favorevole (Cass. civ. Sez. 2 n. 4833/2026)
Principi di diritto (Massima) In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF), il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di commissione dell’illecito e si calcola secondo il criterio ex nominatione dierum (art. 2963, comma 2, c.c.), con effetto interruttivo dalla data di ricezione dell’atto di contestazione (lettera di contestazione degli addebiti) e non dalla sua spedizione. Il termine di 180 giorni per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 187-septies TUF, non è perentorio in senso stretto ma ordinatorio, e la sua osservanza va valutata con riferimento all’intera attività istruttoria, comprensiva delle acquisizioni di atti delle indagini penali, anche se intervenute dopo la chiusura della fase di accertamento nei confronti del singolo incolpato, qualora le posizioni siano connesse in un’indagine unitaria. L’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate può essere effettuato mediante presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), che devono essere gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi quali i legami personali tra gli investitori, i contatti telefonici, le tempistiche e le modalità degli acquisti, e la capacità di accesso alle informazioni privilegiate. In materia di sanzioni Consob aventi carattere penale (quale l’insider trading), a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della deroga alla retroattività in mitius (Corte Cost. n. 63/2019), trova applicazione la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, con conseguente rimessione al giudice del merito per la rimodulazione della sanzione, anche se la sanzione irrogata rientra nei nuovi limiti edittali. La confisca disposta ai sensi dell’art. 187-sexies TUF, nella parte eccedente il solo profitto dell’illecito, è illegittima per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma (Corte Cost. n. 112/2019).
Il Fatto
La Consob, all’esito di un’indagine su un gruppo di ventuno investitori, irrogava a Luca Vestini una sanzione amministrativa per abuso di informazioni privilegiate (insider trading), ritenendo che egli avesse acquistato azioni Buongiorno in prossimità di un’offerta pubblica di acquisto, utilizzando informazioni riservate ottenute attraverso una catena di contatti che faceva capo a un collaboratore dello studio legale advisor dell’operazione. Il ricorrente proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, eccependo la prescrizione dell’illecito, la tardività della contestazione e la mancanza di prove sufficienti. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, confermando la sanzione e la confisca. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al quinto. In ordine alla prescrizione, la Corte ha confermato la tempestività della contestazione, rilevando che il termine quinquennale (ex art. 28, l. 689/1981) decorre dalla commissione dell’illecito e che l’atto interruttivo (lettera di contestazione) è stato ricevuto tempestivamente (30 marzo 2017), essendo irrilevante la data di spedizione. Ha altresì richiamato il principio per cui, in tema di illeciti amministrativi, non si distingue tra data di spedizione e data di ricezione dell’atto interruttivo.
Quanto al termine di 180 giorni per la contestazione degli addebiti, la Corte ha rigettato la censura, affermando che tale termine, previsto dall’art. 187-septies TUF, non è perentorio in senso stretto ma ordinatorio, e la sua osservanza va valutata con riferimento all’intera attività istruttoria, comprensiva delle acquisizioni di atti delle indagini penali, anche se intervenute successivamente alla chiusura della fase di accertamento, qualora le posizioni siano connesse in un’indagine unitaria, come nel caso di specie. Ha quindi ritenuto giustificato il ricorso a ulteriori atti istruttori (gli atti del PM) per completare il quadro probatorio relativo ai legami tra gli investitori.
Per il terzo motivo, relativo alla prova dell’illecito, la Cassazione ha ribadito che l’abuso di informazioni privilegiate può essere accertato mediante presunzioni semplici, essendo la prova diretta spesso impossibile. La Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo della Corte d’Appello, basato su elementi quali l’amicizia stretta tra il ricorrente e i soggetti coinvolti, i contatti telefonici, le tempistiche e le modalità degli acquisti, e le dichiarazioni di altri investitori, fosse conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la valutazione di tali indizi costituisse un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, riguardante la determinazione della sanzione, è stato accolto, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività in mitius prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha quindi cassato la sentenza su questo punto, rinviando alla Corte d’Appello di Napoli per la rimodulazione della sanzione, tenendo conto della disciplina più favorevole. Quanto al quinto motivo, riguardante la confisca, la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la Consob, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019 (che ha dichiarato illegittima la confisca obbligatoria del prodotto dell’illecito e non del solo profitto), aveva parzialmente annullato la confisca, limitandola al profitto effettivo di Euro 12.766,11.
Implicazioni Pratiche
Termine di prescrizione e atto interruttivo: L’avvocato che assiste un incolpato in procedimenti sanzionatori Consob deve vigilare sulla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti, poiché è da tale data che si computa l’effetto interruttivo della prescrizione, e non dalla data di spedizione; la prescrizione quinquennale decorre dalla commissione dell’illecito e si calcola secondo il criterio ex nominatione dierum.
Termine per la contestazione degli addebiti: Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 187-septies TUF per la contestazione non è perentorio in senso stretto, e la sua osservanza va valutata in relazione all’intera attività istruttoria; l’acquisizione di atti delle indagini penali, anche se successiva, può giustificare la prosecuzione dell’indagine, specialmente in casi complessi che coinvolgono più soggetti connessi.
Applicabilità della disciplina più favorevole (lex mitior): In caso di sanzioni Consob aventi natura penale (insider trading), a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della deroga alla retroattività in mitius, l’avvocato deve eccepire l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, anche in sede di legittimità, e chiedere la rimodulazione della sanzione da parte del giudice del rinvio, anche se la sanzione irrogata rientra nei nuovi limiti edittali, per garantire la proporzionalità della pena.
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