La competenza esecutiva segue il provvedimento irrevocabile per ultimo modificato in appello (Cass. pen. Sez. 1 n. 10060 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell’esecuzione, in presenza di una pluralità di provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La competenza in executivis ha natura funzionale, assoluta e inderogabile; la nullità conseguente alla sua inosservanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Qualora il provvedimento irrevocabile sia stato riformato in appello con modifiche sostanziali — quali la concessione di circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su una contestata aggravante e la conseguente riduzione della pena — la competenza si radica in capo al giudice del gravame ai sensi del secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata dal condannato con riferimento a una pluralità di fatti giudicati da sentenze irrevocabili, emesse in tempi diversi dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l’incompetenza del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, sia il condannato, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in ordine alla decorrenza della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero, incentrato sulla determinazione del giudice competente. Il ragionamento prende le mosse dal dato normativo dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che radica la competenza in executivis presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, in un’ottica di economicità e razionalità del sistema, volta a consentire una determinazione unitaria della posizione esecutiva del condannato.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile per ultima era stata riformata dalla Corte di appello di Napoli. La Corte richiama, quindi, la regola del secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen., secondo cui, in caso di appello, la competenza resta al giudice di primo grado solo se il giudice del gravame abbia confermato o riformato in modo non sostanziale la sentenza impugnata, con interventi limitati alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. In ogni altra ipotesi, la competenza è del giudice di appello.
La giurisprudenza citata — tra cui Sez. 1 n. 39123 del 2015 e Sez. 1 n. 34578 del 2017 — annovera tra le modifiche sostanziali idonee a radicare la competenza del giudice di appello quelle concernenti il bilanciamento delle circostanze e il riconoscimento di attenuanti non concesse in primo grado. Nel caso concreto, la sentenza di appello aveva ridotto la pena per diversi imputati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui al quarto comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Alla stregua di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. All’annullamento è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso del condannato per sopravvenuta carenza d’interesse, con esonero dall’obbligo di corrispondere le spese processuali e la somma alla cassa delle ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.
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Nota della Redazione
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