Affidamento in prova revocato per condotte antecedenti alla sottoscrizione del verbale (Cass. pen. Sez. I n. 25739 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni imposte al condannato, ai sensi degli artt. 47, comma quinto, ord. pen. e 97, commi 3 e 4, d.P.R. n. 230 del 2000. Ne consegue che le condotte incompatibili con la legge o con le prescrizioni, poste in essere prima di tale sottoscrizione, integrano una causa di inefficacia della misura e non di revoca della stessa. Il provvedimento che le registra si limita a prendere atto della originaria mancanza di adesione alla misura, senza assumere la natura sanzionatoria della revoca. Resta esclusa, pertanto, l’applicazione del divieto triennale di concessione di ulteriori benefici penitenziari previsto dall’art. 58 quater, commi 1 e 2, ord. pen., che consegue alla sola revoca ex art. 47, comma 11, ord. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 27.11.2025, aveva revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa al condannato con provvedimento del 25.9.2025. La revoca si fondava sull’accertamento che il soggetto era indagato per condotte integranti i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., ritenute sintomatiche dell’incapacità di rispettare le prescrizioni della misura.
La difesa ha impugnato il provvedimento deducendo l’inosservanza delle norme processuali e l’erronea qualificazione giuridica del fatto: le condotte contestate erano anteriori alla sottoscrizione del verbale delle prescrizioni, avvenuta solo il 3.10.2025, e dunque il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura, non revocarla. La differenza è decisiva, perché dalla revoca deriva l’automatica applicazione del divieto triennale di concessione di ulteriori benefici.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della sequenza temporale risultante dal provvedimento impugnato: l’ordinanza di ammissione alla misura è del 25.9.2025; in data 1.10.2025 il III Distretto di P.S. “Fidene Serpentara” ha comunicato la violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; il verbale di accettazione delle prescrizioni è stato sottoscritto dal condannato solo il 3.10.2025.
Quest’ultima circostanza, osserva la Corte, non ha formato oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza, ma assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione e degli effetti del provvedimento con cui l’autorità giudiziaria inibisce l’esecuzione della misura a seguito di comportamenti incompatibili con l’adempimento delle prescrizioni.
Il principio applicato è quello secondo cui l’esecuzione della pena in regime di affidamento in prova decorre dalla sottoscrizione del verbale in cui sono dettate le prescrizioni. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. I n. 57890 del 26/6/2018, Zonta, Sez. I n. 51879 del 13/9/2016, Pg in proc. Hysi e, più recentemente, Sez. I n. 25818 del 29/3/2024, Natale.
Da tale premessa discende che il comportamento del condannato, il quale, prima di aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni, ponga in essere condotte non compatibili con la legge o con le prescrizioni stesse, costituisce causa di inefficacia e non di revoca della misura, che ha acquisito formale efficacia solo dopo i comportamenti medesimi. La sottoscrizione del verbale è infatti condizione di efficacia dell’ordinanza ammissiva, perché comporta un preciso impegno del condannato all’osservanza delle prescrizioni.
La Corte sottolinea che, laddove l’affidando violi le prescrizioni prima ancora di impegnarsi a rispettarle, egli denota una originaria mancanza di adesione alla misura e il provvedimento che la registra si limita a prendere atto che non sussistevano le condizioni per dare inizio all’esecuzione, senza che si produca la natura propriamente sanzionatoria della revoca.
Quanto all’interesse concreto del ricorrente alla diversa qualificazione, la Corte lo individua nel fatto che solo la revoca ex art. 47, comma 11, ord. pen. comporta, ai sensi dell’art. 58 quater, commi 1 e 2, ord. pen., il divieto di concessione dei benefici penitenziari per il triennio successivo. Di qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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