Dolo generico e specificità nelle bancarotte documentali improprie (Cass. pen. Sez. 5 n. 12232 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267/1942, non è richiesto il dolo specifico di cagionare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà delle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Per la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942, le due fattispecie alternative si distinguono per l’elemento soggettivo: la sottrazione o distruzione delle scritture richiede il dolo specifico, mentre la tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione richiede il dolo generico, desumibile dagli indici di fraudolenza e dalla finalizzazione dell’occultamento a un più ampio disegno in danno dei creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a due amministratori di una società, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose. La prima fattispecie era stata originariamente contestata come bancarotta fraudolenta per distrazione, ma era stata riqualificata già in primo grado. Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto, alla prescrizione e alla mancata valutazione di elementi di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l’eccezione di violazione dei diritti della difesa sollevata da uno dei ricorrenti per la tardiva consegna degli atti da parte della cancelleria, non essendo stata allegata la lesione di una specifica norma processuale né indicato il concreto pregiudizio subito. Ha inoltre escluso che la riqualificazione della fattispecie, avvenuta sin dal primo grado, potesse integrare una violazione del contraddittorio.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ribadito la distinzione tra le due fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942: quella di sottrazione o distruzione delle scritture contabili richiede il dolo specifico, mentre quella di tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari richiede il dolo generico. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato sulla sussistenza degli indici di fraudolenza, desunti dalla tardiva e parziale consegna della documentazione contabile e dalla sistematica omissione dei pagamenti erariali, elementi idonei a evidenziare la finalizzazione della condotta all’occultamento del disegno fraudolento in danno dei creditori.
Con riguardo alle operazioni dolose, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267/1942, non occorre dimostrare il dolo specifico di cagionare il dissesto, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle operazioni e la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. La Corte ha così confermato la correttezza della qualificazione operata dalla Corte territoriale, che aveva attribuito agli amministratori la consapevole scelta gestionale di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni fiscali, prefigurando come prevedibile l’evento dissestatorio.
Il motivo relativo al nesso causale è stato ritenuto inammissibile in quanto attinente al merito e, comunque, proposto per la prima volta in sede di legittimità. Manifestamente infondata è stata dichiarata la censura sulla prescrizione, basata su un calcolo che non teneva conto delle plurime sospensioni del termine intervenute nel corso del giudizio di primo grado. Infine, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse esaminato compiutamente le circostanze indicate dalla difesa, confutando la loro valenza e deducendone ulteriori elementi di fraudolenza.
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Nota della Redazione
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