Concordato preventivo: la falcidia non impedisce l’emissione della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 23908/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto cui è ricollegata l’emersione del tributo; la successiva attività accertativa attiene all’esercizio del diritto di credito e ha funzione strumentale. Ove il presupposto impositivo si sia verificato prima dell’apertura del concordato preventivo, i crediti tributari sono anteriori al concordato, restando irrilevante che all’apertura del concorso non sia ancora intervenuto alcun accertamento. L’azionabilità dei crediti presuppone però l’iscrizione a ruolo, sicché l’accertamento — anche in forma di liquidazione automatizzata — è necessario per la partecipazione al concorso. L’apertura della procedura non è ostativa all’accertamento del credito mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella: la falcidia rileva ai fini dell’esecuzione, limitando il soddisfacimento, ma non preclude la formazione di un titolo da spendere in sede concorsuale. La cartella non può fondare una riscossione individuale incompatibile con l’omologazione, ma può valere come atto di liquidazione o cristallizzazione della pretesa.
Il Fatto
Una società in nome collettivo ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale le era richiesto il versamento dell’IVA dichiarata e non versata per l’anno d’imposta 2010. Nel frattempo la società era stata ammessa al concordato preventivo, con apertura della procedura collocata nell’aprile 2011.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e annullato la cartella. Il giudice d’appello ha respinto il gravame dell’ufficio, rilevando che il credito emergente dal controllo automatico era anteriore alla domanda di ammissione al concordato e che, intervenuta l’omologazione, l’erario restava assoggettato alla falcidia del proprio credito. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, costituitosi in primo grado ma non evocato in appello. Nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi sussiste, accanto alla legittimazione naturale dell’ente impositore, una generale legittimazione dell’esattore; se l’azione è rivolta contro quest’ultimo, spetta a lui chiamare in causa l’ente creditore, a pena di rispondere dell’esito sfavorevole. Non ricorre litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra esattore ed ente, sicché il giudice non deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Il primo motivo, che denuncia motivazione apparente, è infondato. La motivazione è tale quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, ometta di indicare gli elementi del convincimento o li esponga in modo talmente contraddittorio da impedire di riconoscere la giustificazione del decisum. Qui la sentenza, pur sintetica, è chiara nell’indicare l’anteriorità del credito rispetto alla procedura quale ragione della falcidia, anteriorità che trova implicita giustificazione nel riferirsi l’atto impositivo alla dichiarazione di un periodo d’imposta precedente. La Corte precisa che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il momento rilevante per l’anteriorità non è quello della domanda di ammissione, bensì quello del decreto di apertura.
Il secondo motivo è fondato, sia pure per ragione diversa da quella dedotta: la Corte può accogliere la questione sollevata dal ricorso individuando d’ufficio una diversa ragione giuridica, purché sulla base dei fatti accertati nel merito e senza modificare la domanda o introdurre eccezioni in senso stretto.
La sentenza impugnata, muovendo dall’applicabilità della falcidia — che è mera riduzione proporzionale dei debiti dell’impresa ammessa alla procedura — è giunta alla caducazione integrale della pretesa e all’annullamento dell’atto. Ciò contrasta con i principi in tema di rapporti tra concordato e accertamento tributario. La natura concorsuale del credito discende dal collegamento a un presupposto verificatosi prima dell’apertura del concorso; ma proprio perché l’azionabilità presuppone l’iscrizione a ruolo, l’accertamento dei debiti tributari concorsuali non preventivamente accertati è necessario ai fini della partecipazione al concorso.
Ne consegue che la falcidia limita il soddisfacimento del credito, non ne preclude l’accertamento giudiziale né impedisce la formazione, in sede di cognizione, di un titolo spendibile in sede concorsuale nei limiti della falcidia stessa. La cartella non può fondare una riscossione individuale incompatibile con il vincolo derivante dall’omologazione, ma può rilevare come atto di liquidazione della pretesa, non utilizzato in senso esecutivo o satisfattivo: la sua emissione e notificazione non è dunque preclusa. La causa è rimessa al giudice del rinvio per un nuovo esame alla luce di tali principi, assorbito il terzo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio in diversa composizione anche per le spese.
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