La deduzione forfettaria dei costi dei maggiori ricavi richiede l’eccezione del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11119 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, la deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi sostenuti dal contribuente per la produzione dei maggiori ricavi ricostruiti dall’Ufficio deve essere riconosciuta non solo in caso di accertamento induttivo puro, ma anche in quello analitico-induttivo, purché il contribuente abbia formulato un’apposita eccezione. Tale eccezione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, atteso che, nel quadro normativo anteriore all’introduzione dell’art. 7-ter della legge n. 212/2000, i vizi dell’atto impositivo sono ricondotti alla categoria unitaria dell’invalidità-annullabilità, con la conseguenza che i relativi motivi devono essere dedotti a pena di decadenza con il ricorso introduttivo. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso dal combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348-ter c.p.c. in caso di “doppia conforme” e in mancanza di dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società operante nell’edilizia, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2009, recuperando a tassazione maggiori redditi per oltre un milione di euro. L’Ufficio contestava la falsa rappresentazione in bilancio di inesistenti passività derivanti da asseriti finanziamenti dei soci, nonché il mancato superamento della presunzione legale relativa a movimentazioni bancarie non giustificate. La società impugnava l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettavano le doglianze. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c., con conseguente mancata liquidazione delle spese di lite.
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2, 53 e 97 Cost., dell’art. 109 del t.u.i.r. e degli artt. 1418 e 1421 c.c., sostenendo che il diritto alla deduzione dei costi per produrre i maggiori ricavi accertati fosse rilevabile d’ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la deduzione in misura forfettaria, pur applicabile anche all’accertamento analitico-induttivo, richiede pur sempre la formulazione di un’eccezione da parte del contribuente. Tale principio non è smentito dalle pronunce citate dalla ricorrente, che si limitano ad affermare la possibilità di dedurre i costi in via induttiva senza postulare un dovere officioso del giudice.
La Corte ha inoltre escluso che, nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 7-ter della legge n. 212/2000, fossero configurabili vizi di nullità dell’atto impositivo rilevabili d’ufficio, essendo tutti i vizi ricondotti al paradigma dell’annullabilità, con conseguente decadenza in caso di mancata deduzione con il ricorso introduttivo.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosi di “doppia conforme” e non avendo la ricorrente indicato le ragioni di diversità tra le decisioni di merito. Il terzo motivo, concernente l’attribuzione all’anno d’imposta 2009 dei ricavi occultati, è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: il ragionamento presuntivo della CTR è stato giudicato ragionevole, basato sul canone dell’id quod plerumque accidit, mentre la doglianza è apparsa volta a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti.
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Nota della Redazione
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