Ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 9457 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale quando la misura sia nel frattempo divenuta inefficace, come nel caso di definizione del procedimento con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, senza procura speciale, è inefficace, poiché la rinuncia non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’interesse a coltivare l’impugnazione in vista di una futura domanda di equa riparazione per l’ingiusta detenzione deve formare oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio, formulata personalmente dall’interessato.
Il Fatto
Con ordinanza del 17/09/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del 31/07/2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata, successivamente sostituita con gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa pronuncia sulla sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria e qualificazione giuridica del fatto, prospettando la sussumibilità della condotta nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la memoria depositata dal difensore, con cui era stata dichiarata la rinuncia al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, essendo stato definito il procedimento con sentenza emessa il 12/02/2026 dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con applicazione della pena concordata e conseguente perdita di efficacia della misura custodiale.
La rinuncia è stata ritenuta inefficace, difettando la procura speciale rilasciata dal ricorrente in favore del difensore. La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso non costituisce esercizio del diritto di difesa, richiedendo la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richiamando le Sezioni Unite n. 12603 del 2015 e Sez. 2, n. 49480 del 2023.
Ciononostante, la Corte ha constatato d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, risultando documentalmente provato che la misura cautelare era divenuta inefficace nelle more del giudizio. Ha escluso la sussistenza di un interesse specifico e concreto a un’eventuale futura domanda di equa riparazione, non essendo stata formulata alcuna specifica e motivata deduzione sul punto, né personalmente dall’interessato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7931 del 2011.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza però il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, difettando il presupposto della colpa: la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per causa non imputabile al ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.