Esclusa la continuazione tra reati senza prova della programmazione iniziale (Cass. pen. Sez. 7 n. 9408 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione, richiede un’accertata verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita. Non è sufficiente la presenza di alcuni di tali indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea: occorre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali. La motivazione che esclude la continuazione sulla base della distanza temporale e delle diverse modalità esecutive è conforme a diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna: un furto commesso il 05/07/2015 e una ricettazione commessa l’11/07/2014. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto insussistenti i necessari indicatori, stante la distanza spazio-temporale tra i fatti e le diverse modalità esecutive.
Nel ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i molti indici dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità dei titoli di reato, il medesimo bene offeso, l’identica finalità di profitto e la contiguità dei luoghi di commissione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il ricorso e lo ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata giudicata logica e conforme ai principi giurisprudenziali in materia, in quanto ha correttamente escluso la continuazione tra i due reati nonostante la loro astratta omogeneità.
Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori. In particolare, non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuno degli indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, essendo necessario che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato l’assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere la ricettazione di carte di credito, avesse già programmato di commettere un furto forzando un’autovettura e impossessandosi di una borsa. Le modalità dei due delitti erano del tutto diverse e la distanza temporale era considerevole, pari a circa un anno. Inoltre, uno dei due reati implicava la presenza di complici non coinvolti nell’altra condotta criminosa, elemento che deponeva contro l’unitarietà del disegno.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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