Permesso premio e prognosi tra gravità del fatto e pregiudizi (Cass. pen. Sez. 1 n. 9451 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione del permesso premio, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale non costituisce elemento ostativo, potendo essere sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo. Il giudice di sorveglianza può, tuttavia, negare il beneficio quando la valutazione prognostica — fondata sulla gravità del reato, sui precedenti penali e sull’assenza di una pur iniziale revisione critica — riveli un’ estrema pericolosità sociale del condannato e renda prematuro l’ esperimento premiale, secondo il principio di gradualità trattamentale. Non è consentita, in sede di legittimità, una rilettura degli elementi fattuali alternativa a quella del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di cassazione era investita del ricorso proposto da un detenuto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, che aveva negato la concessione di un permesso premio. L’istanza era volta a coltivare gli affetti familiari, proseguire un corso di studi universitari e recarsi presso un centro specializzato per effettuare un percorso psicologico con un professionista esterno alla struttura carceraria. Il condannato, che espiava una pena per un grave reato di violenza sessuale in danno di minore, contestava la valutazione di pericolosità sociale alla base del diniego.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i due motivi — esaminati congiuntamente per la comune matrice — infondati. La decisione impugnata presentava una struttura motivazionale lineare e congrua, senza profili di contraddittorietà logica o testuale. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto e la presenza di pregiudizi penali non come elementi di un automatismo negativo, ma come fatti di univoca significazione, indicativi di un’ estesa pericolosità sociale del soggetto.
La Corte ha precisato che la valutazione non si era arrestata a tali profili, avendo il giudice di merito considerato anche la condotta carceraria. Pur essendo corretto e partecipativo, il detenuto non aveva elaborato una solida rivisitazione critica del proprio agire, insistendo nella protesta di estraneità ai fatti. Tale mancanza, saldata all’ osservazione dell’ equipe, rendeva prematura l’ opzione premiale, pur non essendo un elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Quanto alla dedotta necessità di colloqui con uno psicologo esterno, il provvedimento impugnato non l’ aveva ignorata, ma aveva ritenuto prioritario sfruttare le occasioni di recupero e rielaborazione offerte all’ interno della struttura detentiva. La decisione, priva di presunzioni, si fondava su valutazioni logiche circa lo stadio del percorso riabilitativo, in conformità al principio di gradualità trattamentale e alla giurisprudenza di legittimità che ammette la necessità di un ulteriore periodo di osservazione prima di misure premiali.
Il ricorrente, tuttavia, si era limitato a proporre una diversa interpretazione degli elementi fattuali, sovrapponendola a quella del giudice di merito, operazione che esula dal sindacato di legittimità, il quale non può essere invalidato da prospettazioni alternative basate su una “mirata rilettura” dei fatti.
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Nota della Redazione
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