Concorso colposo dell’amministratore di diritto prestanome nella bancarotta fraudolenta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 5171 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la mera accettazione della carica di amministratore di diritto da parte del soggetto che rivesta la funzione di prestanome non è di per sé sufficiente ad integrare la responsabilità penale, essendo necessario che egli abbia la consapevolezza del disegno criminoso dell’amministratore di fatto o, comunque, accetti il rischio della sua realizzazione. Tale consapevolezza, se configura il dolo eventuale in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ove accertata in capo all’amministratore di diritto, non può non corroborare anche il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ancorché a dolo specifico, quando sia dimostrato che l’occultamento delle scritture contabili è stato posto in essere per celare le medesime distrazioni. La posizione di garanzia dell’amministratore comporta specifici doveri di vigilanza ex art. 2392 cod. civ. e la violazione assume diretto rilievo penale ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo confermava la condanna di due soggetti per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dal danno di rilevante gravità, in relazione al fallimento di una società. Il Tribunale aveva accertato che uno degli imputati aveva gestito di fatto la società, formalmente amministrata dall’altro, operando distrazioni per complessive somme ingenti. All’amministratore di diritto, rimasto inerte, era contestato di aver concorso consapevolmente nel disegno distrattivo, avallando tacitamente le condotte illecite per conservare l’incarico e il relativo compenso. Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione: l’amministratore di fatto deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge in ordine alla qualifica e alla valutazione delle prove; l’amministratore di diritto lamentando l’erronea applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, la carenza motivazionale sulla bancarotta documentale e la mancata declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente delimitato il sindacato di legittimità, ricordando che il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio, ma solo la verifica di decisive omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. Con riferimento alla qualifica dell’amministratore di fatto, i giudici hanno ritenuto immune da vizi la motivazione che aveva valorizzato la sistematicità di atti gestionali tipici, quali l’assunzione del personale, la gestione del carnet di assegni e le decisioni strategiche, elementi non riconducibili al ruolo tecnico di direttore. I giudici di legittimità hanno poi respinto la doglianza relativa alla memoria difensiva, affermando che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione logica che disattenda implicitamente le deduzioni incompatibili.
Quanto al ruolo del prestanome, la Corte ha ribadito che la sola consapevolezza della possibile verificazione degli eventi tipici del reato, o l’accettazione del rischio, può risultare sufficiente per l’affermazione della responsabilità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ancorato il giudizio di colpevolezza a plurimi elementi: la durata della carica, la sottoscrizione di atti notarili, il rilascio di procure funzionali alla gestione, la percezione di un compenso e le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, rivelatrici della piena consapevolezza delle condotte distrattive.
In relazione alla bancarotta documentale, la Corte ha affrontato il tema del dolo, distinguendo la bancarotta documentale “generica”, per cui è sufficiente il dolo generico, da quella “specifica”, caratterizzata dal dolo specifico e perciò incompatibile con il dolo eventuale. Tuttavia, ha precisato che, quando il prestanome sia consapevole delle distrazioni dell’amministratore di fatto, la sua omissione nella tenuta e conservazione delle scritture, finalizzata ad occultare le condotte distrattive, integra il concorso anche nel delitto a dolo specifico. Sarebbe illogico, infatti, valorizzare tale consapevolezza per la sola bancarotta distrattiva e non per quella documentale.
Il motivo relativo alla prescrizione è stato infine rigettato sul rilievo che, ai sensi dell’art. 157, comma 3, cod. pen., il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. non incide sulla determinazione del termine massimo di prescrizione. L’aggravante del danno di rilevante gravità, avendo natura di circostanza ad effetto speciale, comporta un aumento della pena edittale da considerare ai fini del calcolo, anche se subvalente rispetto alle attenuanti.
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Nota della Redazione
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