Inammissibile il ricorso per cassazione del difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. 1 n. 3815 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il principio di conversione delle impugnazioni, espresso dall’art. 568 cod. proc. pen., non può influire sull’inammissibilità del ricorso presentato da un avvocato privo di abilitazione: la conversione si realizza su criteri oggettivi, e il principio di conservazione degli atti processuali non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. Ne consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con decreto in data 12.9.2024, aveva provveduto d’ufficio a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo di una propria ordinanza adottata il 7.10.2021, con cui era stata concessa la liberazione anticipata. Il decreto correttivo aveva rilevato che, per mero errore, era stata indicata una riduzione di pena di novanta giorni, laddove, per l’unico semestre considerato, la riduzione doveva intendersi di quarantacinque giorni.
La difesa aveva proposto reclamo, riqualificato dal giudice di merito come ricorso per cassazione, sostenendo che l’istanza originaria, presentata il 4.10.2021, riguardava in realtà due semestri, ragion per cui l’indicazione di novanta giorni era coerente con la richiesta e l’errore andava ravvisato nella motivazione, che indicava un solo periodo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso, così come qualificato dal giudice di merito, è stato presentato da un difensore non legittimato, in quanto non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen..
I giudici hanno precisato che la conversione del reclamo originario in ricorso per cassazione non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente. Sul punto, è stato richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui sull’inammissibilità del ricorso proposto da un avvocato non abilitato non può influire il meccanismo di conversione di cui all’art. 568 cod. proc. pen.. La conversione, infatti, opera in base a criteri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali previsti per il mezzo di gravame esperito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente quantificata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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