Inammissibile il ricorso in Cassazione proposto personalmente dall’imputato (Cass. pen. Sez. V n. 23216 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. La questione di legittimità costituzionale di tale previsione è manifestamente infondata, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, in ragione della specificità del giudizio di legittimità. Ciò non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive, non essendo configurabile un diritto di autodifesa assoluto in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso personalmente sottoscritto è inammissibile e va dichiarato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 4 e 6, cod. pen., riqualificato quale tentativo, unitamente alla condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 160,00 di multa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il rito e concessione della sospensione condizionale; aveva inoltre concesso la non menzione.
Contro tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso personalmente, articolando due motivi: il primo per carenza di motivazione sull’entità della pena; il secondo sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con il diritto di difesa e con i parametri convenzionali ed eurounitari.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato. L’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, dinanzi alla quale le parti sono rappresentate dai difensori.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. La giurisprudenza della Cassazione, nella sua più autorevole formazione, ha già chiarito che la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, è manifestamente infondata, perché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò comporti alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, 21/12/2017, n. 8914).
La Corte dichiara di voler dare continuità a tale indirizzo, poiché il ricorrente non prospetta alcuna argomentazione dotata di connotazione realmente nuova. Trova pertanto applicazione la regola dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: il ricorso avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017).
Consegue l’inammissibilità del ricorso, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è dichiarata de plano. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
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Nota della Redazione
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