Aiuto di Stato e sgravi contributivi sisma Molise: il giudice nazionale disapplica la norma interna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17784 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ. nel testo antecedente al d.lgs. n. 149/2022, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, essendo la questione coperta dal giudicato implicito. La decisione della Commissione Europea che qualifica una misura nazionale come aiuto di Stato incompatibile con il diritto eurounitario costituisce ius superveniens e, come tale, può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità. Il giudice nazionale ha il potere-dovere di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione, anche quando la relativa questione non sia stata dedotta nei gradi di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta da una società cooperativa di vigilanza avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per il mancato pagamento di contributi, accertando il diritto della società alla fruizione degli sgravi contributivi nella misura del 60% spettanti alle imprese aventi sede nei territori colpiti dal sisma del 31.10.2002, ovvero Molise e Puglia.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società resisteva con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Inps deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. z-sexies, d.lgs. n. 104/2010, per non avere la Corte d’appello dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo poteva essere rilevato in qualunque stato e grado del giudizio, ma con il limite del giudicato anche implicito. Richiamando il precedente di Cass. n. 27094/2024, ha affermato che, ove il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non è consentito al giudice della fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano accolto nel merito l’opposizione, implicitamente accertando la giurisdizione del giudice ordinario, senza che l’Inps se ne fosse mai doluto se non per la prima volta in cassazione.
Con il secondo motivo, l’Inps deduceva la violazione dell’art. 3 d.l. n. 161/2008 e dell’art. 6, co. 4-bis, d.l. n. 185/2008, in riferimento alla decisione della Commissione Europea n. 5549/15, per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il pagamento del debito contributivo nella misura del 40%, nonostante la Commissione avesse qualificato come aiuto di Stato il beneficio introdotto dalla legislazione italiana a seguito del sisma. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha precisato che la questione, ancorché avanzata per la prima volta in sede di legittimità, non è inammissibile. Richiamando Cass. n. 1902/2017, ha affermato che la decisione della Commissione Europea è rilevante in quanto volta a far valere lo ius superveniens, e che il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario comporta la necessaria disapplicazione delle regole processuali interne che precludano l’esame di questioni non dedotte.
Nel merito, richiamando Cass. n. 25065/2022, ha chiarito che la decisione n. 5549/15 concerne anche le agevolazioni contributive introdotte dall’art. 6, co. 4-bis, d.l. n. 185/2008 per il sisma del Molise, considerate in linea di principio aiuti di Stato contrari al diritto eurounitario, con obbligo di disapplicazione della normativa interna. La generale incompatibilità può venir meno solo ove l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento de minimis o la parte possa beneficiare della deroga di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE. La Corte d’appello, avendo applicato la norma interna senza porsi il problema della sua incompatibilità, è incorsa in violazione di diritto, con conseguente cassazione e rinvio al giudice per l’accertamento della ricorrenza delle condizioni che legittimano l’aiuto.
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Nota della Redazione
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