Deducibilità del compenso dell’amministratore di s.r.l. e necessità della delibera assembleare espressa (Cass. civ. Sez. 5 n. 20677 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c., qualora la misura del compenso non sia stabilita nello statuto, è necessaria un’espressa delibera dell’assemblea dei soci. Tale delibera non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, salvo che l’assemblea, in composizione totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione del compenso. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 21933 del 2008, continua ad applicarsi anche nel regime successivo alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003. Ne consegue che, ai fini fiscali, la deducibilità del costo ex art. 109 t.u.i.r. è subordinata alla sussistenza di una delibera assembleare espressa di quantificazione, la cui mancanza determina il difetto dei requisiti di certezza e inerenza del costo. È altresì valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, non sussistendo un obbligo di esplicitazione della relativa valutazione nell’atto impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014, con cui contestava l’indebita deduzione, ai fini Ires, del compenso di euro 172.475,74 corrisposto all’amministratore delegato. L’Ufficio riteneva il costo privo dei requisiti di certezza ed inerenza, poiché il compenso non era stato oggetto di una preventiva delibera assembleare di determinazione.
La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale e l’illegittimità nel merito del recupero. Il ricorso veniva rigettato e la sentenza di primo grado confermata in appello. La Commissione tributaria regionale, in particolare, escludeva la violazione del contraddittorio, essendo l’atto notificato decorsi sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, e nel merito riteneva il compenso indeducibile in mancanza di una delibera assembleare espressa di quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente affrontato l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rimarcando che il collegio può escluderne la ricorrenza allorquando i principi di diritto da applicare siano consolidati e la questione non presenti profili di rilevanza nomofilattica.
Con il primo motivo, la società censurava la sentenza per violazione degli artt. 2389, primo comma, e 2479 c.c. e degli artt. 109 e 95 t.u.i.r., sostenendo che, dopo la riforma del diritto societario, per le s.r.l. non sussisterebbe più alcuna disposizione che condizioni la legittimità del compenso alla previa determinazione assembleare, essendo sufficiente una ratifica implicita in sede di approvazione del bilancio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21933 del 2008, per cui l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c., sebbene possa ammettersi che l’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio ma in composizione totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi.
La Corte ha chiarito che tale principio, affermato con riferimento al regime anteriore, non è superato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003, come emerge dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite. La successiva giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione di tali principi anche nel regime post-riforma, dissentendo espressamente dalla tesi opposta sostenuta in un isolato precedente per mero obiter dictum (Cass. n. 21953/2015). La necessità della preventiva delibera assembleare è stata inoltre valorizzata sotto il profilo fiscale, risultando funzionale alla certezza del costo, quale fonte dell’obbligazione patrimoniale, come ribadito da Cass. n. 7329/2021.
Con il secondo motivo, la società deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, per non aver l’Ufficio valutato le osservazioni al p.v.c. La censura è stata respinta in quanto, da un lato, la sentenza impugnata aveva accertato che le osservazioni erano state oggetto di replica nella motivazione dell’atto, e, dall’altro, la Corte ha ribadito che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui sia espressamente prevista dalla legge o da cui derivi una lesione di specifici diritti, non sussistendo un obbligo dell’Amministrazione di esplicitare nell’atto la valutazione delle osservazioni presentate dal contribuente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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