Revocatoria fallimentare del pagamento al professionista, momento di acquisizione delle somme e giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 21244 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di conferimento, da parte del debitore, di un mandato all’incasso di propri crediti in favore del proprio creditore, il pagamento ricevuto dal mandatario dal terzo debitore è atto autonomamente revocabile ex art. 67 l.fall., non realizzandosi alcuna compensazione tra il credito del mandatario e l’obbligazione di rimettere le somme riscosse. L’effetto solutorio del mandato all’incasso accompagnato dall’attribuzione della facoltà di trattenere le somme, avendo funzione solutoria, si verifica solo quando il credito verso il terzo sia materialmente riscosso e le somme siano utilizzate per estinguere il debito del mandante. Con riferimento all’avvocato, l’art. 31 del Codice deontologico forense, integrando il contenuto del contratto ex art. 1374 c.c., comporta che l’effetto solutorio presuppone, oltre all’incasso, atti ulteriori quali l’avviso al cliente per le spese e l’imputazione a compenso delle somme, che si realizza con l’emissione di fatture quietanzate. Il decreto di rigetto dell’ammissione al passivo non preclude l’azione revocatoria dei pagamenti.
Il Fatto
Il Fallimento di una società agiva in giudizio contro un avvocato, suo ex difensore, per sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, l.fall., dei pagamenti ricevuti dal professionista. L’avvocato, in forza di una procura all’incasso, aveva ricevuto sul proprio conto corrente personale le somme dovute da terzi debitori della società, trattenendole a titolo di compenso professionale. I pagamenti erano stati effettuati prima del c.d. “semestre sospetto”, ma le fatture relative erano state emesse e quietanzate il 13/2/2018, poco più di un mese prima della dichiarazione di fallimento.
Il tribunale accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dei pagamenti per la somma complessiva di € 58.188,12. La Corte d’appello confermava la decisione. L’avvocato ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 67 l.fall., l’erronea individuazione del momento del pagamento e la mancata considerazione di un giudicato endofallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto affrontato la questione del momento in cui il pagamento deve considerarsi avvenuto. Ha affermato che il conferimento di un mandato all’incasso di crediti, accompagnato dalla facoltà di trattenere le somme, produce effetti sostanzialmente analoghi alla cessione del credito, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo di pagamento. Tuttavia, perché si verifichi l’effetto solutorio, non è sufficiente il mero incasso: è necessario che le somme riscosse siano effettivamente utilizzate per estinguere il debito del mandante.
Quanto alla specifica posizione dell’avvocato, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 31 del Codice deontologico forense (G.U. 16/10/2014), il quale prevede che l’avvocato debba mettere a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, salvo il diritto di trattenerle a rimborso delle anticipazioni sostenute (con obbligo di avviso) o, in presenza di consenso del cliente, imputandole a titolo di compenso. Tale norma, integrando il contenuto dei contratti di prestazione d’opera professionale ex art. 1374 c.c., comporta che per l’effetto solutorio sono necessari atti ulteriori e successivi rispetto alla materiale ricezione delle somme.
In particolare, ha precisato la Corte, il mutamento del titolo della disponibilità giuridica delle somme richiede la trasmissione di un avviso al cliente per le anticipazioni e una imputazione espressa o inequivoca delle somme a compenso. Nel caso di specie, l’emissione delle fatture quietanzate del 13/2/2018 ha realizzato tale imputazione, rendendo revocabile il pagamento in quanto avvenuto nel periodo sospetto. I primi quattro motivi del ricorso, che contestavano tale impostazione, sono stati dichiarati inammissibili.
La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili il quinto e sesto motivo, con cui il ricorrente lamentava la mancata valutazione di alcune circostanze in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza, rilevando che la doglianza si sostanziava in un inammissibile riesame del merito. Ha ribadito che la valutazione delle presunzioni e la scelta degli elementi costitutivi della base indiziaria sono riservate al giudice di merito e che il controllo di legittimità può concernere solo la macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale o la motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
Quanto ai motivi settimo e ottavo, relativi alla preclusione da giudicato endofallimentare, la Corte li ha ritenuti infondati. Il decreto del giudice delegato che rigetta la domanda di ammissione al passivo, accertando che le somme sono già state pagate, non accerta anche l’opponibilità del pagamento alla massa. Esso lascia impregiudicata la questione della revocabilità, che può essere fatta valere in sede ordinaria dal curatore.
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Nota della Redazione
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