Ripetizione di indebito e onere probatorio del correntista sulle rimesse (Cass. civ. Sez. 1 n. 21277 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione opposta dalla banca convenuta in un’azione di ripetizione di indebito relativa a rimesse su conto corrente è validamente sollevata con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, senza che sia necessario allegare il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse. Grava sul correntista, che agisce per la ripetizione, l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l’esistenza di un affidamento, trattandosi di una controeccezione. Il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui la ricerca dei versamenti solutori va preceduta dalla espunzione delle poste illegittime, opera solo in presenza di un contratto di apertura di credito, atteso che, in mancanza di affidamento, tutte le rimesse sono necessariamente ripristinatorie.
Il Fatto
Il correntista aveva proposto domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto e altri costi. Il Tribunale aveva accertato la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e alla capitalizzazione, condannando la banca alla restituzione della somma di euro 171.221,50. La Corte di appello, riformando la sentenza, aveva ridotto l’importo al pagamento della minor somma di euro 858,97, riconoscendo la prescrizione per i versamenti effettuati prima del 17 luglio 2004. Avverso tale decisione il correntista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente sosteneva che la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse dovesse essere compiuta sul saldo rettificato. Il principio richiamato, secondo cui la ricerca dei versamenti solutori va preceduta dall’individuazione e cancellazione delle competenze illegittime, opera solo quando occorre accertare se l’importo del fido sia stato superato. Qualora, come nel caso di specie, non sussista un affidamento, tutte le rimesse sono necessariamente ripristinatorie e la censura si presenta priva di concludenza.
Il secondo motivo, basato sull’assunto dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, è stato ritenuto inammissibile in quanto la Corte territoriale aveva espressamente escluso tale circostanza. La doglianza non rispettava il requisito del vizio di violazione di legge, che richiede di assumere l’accertamento di fatto del giudice del merito come termine indefettibile del sillogismo giuridico. Analogamente, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché si risolvevano in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità sotto il paradigma della violazione di legge.
Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la contestazione circa la natura pacifica del fatto affidato atteneva all’interpretazione dell’atto difensivo della banca, funzione del giudice di merito. La Corte ha inoltre chiarito che il principio di non contestazione non esclude che il giudice, ove dalle prove emerga una diversa ricostruzione, possa pervenire ad un differente accertamento.
L’ultimo motivo è stato rigettato in quanto infondato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 15895 del 2019, ha affermato che l’onere di allegazione della banca è soddisfatto con la sola dichiarazione di voler profittare dell’inerzia del titolare. Grava invece sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l’esistenza di un affidamento, trattandosi di una controeccezione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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