I contributi all’editoria configurano diritti soggettivi nascenti ex lege e la cessione del relativo credito è opponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 21512 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contributi all’editoria previsti dalla legge n. 250/1990 configurano diritti soggettivi degli editori, per un credito derivante da un’obbligazione pubblica direttamente assunta dalla legge, nel concorso di condizioni e requisiti specificamente determinati. Il procedimento amministrativo per l’erogazione ha mera funzione di accertamento e ricognizione del rapporto obbligatorio, senza alcun effetto costitutivo: pertanto, il credito dell’editore è attuale, ancorché non liquido, sin dalla presentazione della domanda. Ne consegue che la cessione di tale credito, se notificata o accettata con atto di data certa anteriore al fallimento del cedente, è opponibile alla massa ai sensi dell’art. 2914 cod. civ., senza che rilevi che la liquidazione del contributo sia intervenuta solo dopo l’apertura del concorso.
Il Fatto
La società editrice, titolare di un quotidiano, otteneva nel dicembre 2010 il contributo per l’editoria relativo all’anno 2009 e presentava domanda per quello relativo all’anno 2010. Per tale ultimo contributo concedeva a una banca un finanziamento, garantito dalla cessione del credito corrispondente, con atto del 10 giugno 2011, accettato dalla Pubblica Amministrazione con comunicazione del successivo 8 luglio. Nel frattempo, la società veniva dichiarata fallita nel gennaio 2013.
A seguito dell’annullamento in autotutela del decreto di rigetto della domanda per il 2010, la Pubblica Amministrazione riconosceva al curatore i contributi per quell’anno, ma annullava contestualmente il decreto di erogazione per il 2009, compensando il proprio credito restitutorio con i contributi dovuti per il 2010 e il 2011. Il curatore conveniva in giudizio la Pubblica Amministrazione e la banca, chiedendo la nullità del decreto del 2013 e l’inopponibilità della cessione. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la Pubblica Amministrazione a pagare alla banca la somma ceduta, rigettando la domanda del curatore.
La Motivazione della Corte
La S.C. dichiara l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui il curatore aveva dedotto la violazione dell’art. 1348 cod. civ. e della disciplina sui contributi per l’editoria. Il ricorrente assumeva che il credito per l’anno 2010 fosse divenuto esistente solo con il decreto del 2013 di riconoscimento del contributo, con effetto non retroattivo, e che pertanto la cessione avesse ad oggetto un credito futuro. La Corte richiama il proprio precedente del 2009, che a sua volta recepisce l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5585 del 1984, secondo cui i contributi configurano diritti soggettivi derivanti da un’obbligazione pubblica assunta direttamente dalla legge, mentre il procedimento amministrativo ha mera funzione di accertamento e ricognizione del rapporto, non già funzione costitutiva. La verifica della P.A. sulla sussistenza dei requisiti non ha quindi natura costitutiva del diritto di credito, che sorge ex lege per il solo verificarsi delle condizioni di legge.
Il secondo motivo, relativo all’interpretazione della comunicazione di presa d’atto della cessione e dell’atto di cessione, è parimenti inammissibile. Il rilievo motivazionale basato sul tenore della comunicazione era stato formulato ad abundantiam dalla Corte territoriale e l’interpretazione degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. Le censure del ricorrente si risolvono nella mera prospettazione di un’opzione esegetica alternativa, non idonea a integrare un vizio di legittimità.
Quanto al terzo motivo, inerente all’opponibilità della cessione al fallimento, il ricorrente censura la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato il credito come futuro e ritenuto sufficiente, per l’opponibilità, la data certa anteriore al fallimento di cessione e notifica. La Corte richiama il principio per cui, quando la decisione si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, la ritenuta infondatezza delle censure su una di esse rende inammissibili quelle relative alle altre per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché il primo motivo, che attinge la prima ratio (credito attuale), è stato dichiarato inammissibile, vano risulta il mezzo che attinge la seconda ratio.
Il quarto motivo concerne la compensazione operata dalla P.A. tra il proprio credito restitutorio per i contributi 2009 e il credito della curatela per i contributi 2011. La Corte ritiene la censura infondata perché il credito restitutorio della P.A. era insorto nei confronti della società in bonis, essendo la revoca del beneficio meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione previsto dalla legge, senza valenza costitutiva del credito recuperatorio. La compensazione ex art. 56 l.fall. non richiede che i crediti siano liquidi ed esigibili al momento del fallimento, essendo sufficiente la loro preesistenza, mentre i requisiti di liquidità ed esigibilità devono sussistere al momento della pronuncia giudiziale. L’eccezione di compensazione è stata pertanto correttamente ammessa dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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