Fideiussione a prima richiesta e onere di continuare con diligenza le istanze ex art. 1957 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21564 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione, la qualificazione della garanzia come a prima richiesta, desumibile dalla clausola che impone al garante il pagamento “a semplice richiesta scritta”, non esonera il creditore dall’onere di coltivare con diligenza le istanze proposte contro il debitore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.. La richiesta stragiudiziale di pagamento, ancorché idonea a evitare la decadenza semestrale, deve essere seguita da un’attività tempestiva del creditore, tale da non lasciare il fideiussore in una situazione di perenne immobilizzazione e di incertezza circa l’escussione della garanzia. L’accertamento della diligenza successiva alla richiesta costituisce presupposto autonomo e indefettibile, la cui omissione integra una violazione di legge rilevante in sede di legittimità. La deduzione, in appello, della portata di una clausola contrattuale già acquisita agli atti, finalizzata a una diversa qualificazione giuridica della garanzia, integra una mera difesa e non un’eccezione nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore, dichiarando la nullità parziale della fideiussione per la conformità di alcune clausole allo schema ABI e accertando la decadenza della banca ex art. 1957 cod. civ., per non essere stata ritenuta idonea la richiesta stragiudiziale di pagamento a interrompere il termine semestrale.
La corte d’appello, riformando la decisione, aveva qualificato la garanzia come fideiussione a prima richiesta in forza della clausola che imponeva il pagamento “a semplice richiesta scritta”, reputando sufficiente, ai fini della conservazione della garanzia, la richiesta stragiudiziale avanzata dalla banca entro il termine. Il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell’art. 1957 cod. civ., nonché il vizio di motivazione apparente per non avere la corte spiegato le ragioni dell’equiparazione tra la “semplice richiesta scritta” e l’“istanza” richiesta dalla norma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ., rilevando che la corte territoriale aveva ritenuto la questione assorbita dalla diversa e autonoma ratio decidendi fondata sulla qualificazione della garanzia come a prima richiesta. L’assorbimento non integra omissione di pronuncia, comportando una decisione implicita sulle questioni non esaminate.
Ha altresì rigettato il terzo motivo, avente a oggetto l’art. 345 cod. proc. civ., affermando che la valorizzazione, in appello, della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non introduce nuovi fatti storici, ma si risolve nella diversa qualificazione giuridica di elementi negoziali già ritualmente acquisiti e compresi nel thema decidendum, integrando pertanto una mera difesa.
La Corte ha, invece, accolto il secondo e il quarto motivo, ravvisando un duplice profilo di violazione. Da un lato, la corte d’appello ha omesso di considerare che la norma richiede non solo la proposizione delle istanze entro sei mesi, ma anche che esse siano state “con diligenza continuate”. L’accertamento di tale diligenza costituisce presupposto autonomo e indefettibile, volto a sanzionare l’inerzia colpevole del creditore e a prevenire l’indiscriminato ampliamento dell’esposizione garantita.
Sotto altro profilo, la S.C. ha censurato la conclusione per cui la semplice richiesta stragiudiziale esonerasse il creditore dall’onere di intraprendere qualsivoglia iniziativa giudiziale, anche sine die, determinando una situazione di perenne immobilizzazione del garante in contrasto con la ratio dell’art. 1957 cod. civ., richiamando il principio di cui a Cass. n. 8232 del 2026. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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