Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti dà diritto alla sola riduzione TARI del 20%, senza requisito di transitorietà (Cass. civ. Sez. 5 n. 5887 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la riduzione della tariffa nella misura massima del 20%, prevista dall’art. 1, comma 656, l. n. 147/2013 per l’ipotesi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, costituisce una riduzione c.d. tecnica che opera ope legis al verificarsi della situazione oggettiva ivi descritta, a prescindere da una previsione regolamentare comunale e senza necessità di preventiva domanda da parte del contribuente. Il requisito della transitorietà del disservizio non è richiesto dalla norma, essendo irrilevanti le ragioni che hanno causato il mancato svolgimento del servizio, ivi inclusa l’invito dell’ente impositore ad avvalersi di operatori privati per la raccolta e lo smaltimento. Incombe sul contribuente il solo onere di provare i presupposti normativi della riduzione, al fine di superare la presunzione di produttività di rifiuti di cui al comma 641 del medesimo articolo.
Il Fatto
La società concessionaria per l’accertamento e la riscossione della TARI per conto di un Comune proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del Consorzio di un centro commerciale.
Il giudice di appello aveva escluso l’applicabilità del tributo, ritenendo che la riduzione della TARI nella misura massima del 20%, prevista per l’ipotesi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, fosse limitata ai soli casi di disservizio caratterizzati dalla transitorietà, non operando invece nell’ipotesi in cui il mancato svolgimento avesse natura strutturale e il contribuente fosse stato invitato a provvedere allo smaltimento in proprio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso della società concessionaria, ricostruisce il sistema normativo succedutosi nel tempo in materia di tassazione dei rifiuti, dalla TARSU fino alla TARI, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione ai tributi omologhi debba ritenersi estesa anche alla TARI. Viene ribadito il principio secondo cui il prelievo è dovuto in ragione della mera occupazione o detenzione di locali ed aree, a prescindere dall’effettivo utilizzo del servizio, essendo il tributo caratterizzato da una struttura autoritativa e non sinallagmatica, finalizzata a finanziare un servizio reso a favore dell’intera collettività.
Con riferimento alle riduzioni, la Corte qualifica quelle di cui ai commi 656 e 657 dell’art. 1, l. n. 147/2013 come riduzioni c.d. tecniche, applicabili al verificarsi di situazioni oggettive che determinano una contrazione del servizio e dei relativi costi a favore di una pluralità indistinta di utenti. Tali riduzioni, essendo dettagliatamente disciplinate dalla legge nei presupposti e nella misura massima, operano d’ufficio, senza necessità di una previsione regolamentare o di una specifica istanza, gravando sul contribuente il solo onere di provare i presupposti normativi richiesti.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio osserva come l’art. 1, comma 656, l. n. 147/2013 subordini la riduzione del 20% al solo verificarsi del presupposto oggettivo del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, senza introdurre alcuna distinzione in ragione della durata o della causa del disservizio. Ne consegue l’irrilevanza della transitorietà o della strutturalità del mancato espletamento del servizio, così come del fatto che l’utente sia stato invitato a rivolgersi a operatori privati: in ogni caso, qualora la zona non sia servita dalla raccolta, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.
La sentenza impugnata, avendo erroneamente escluso la tassazione sulla base di un non previsto requisito di transitorietà, viene pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando il ricorso originario del Consorzio, che viene condannato alla refusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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