Il ritardo nella denuncia mensile è irregolarità ostativa al DURC anche in caso di versamenti regolari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21757 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) certifica la regolarità contributiva e costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per fruire di sgravi e benefici contributivi. Il corretto e completo inoltro delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi dei dipendenti è presupposto indefettibile del controllo demandato all’istituto previdenziale. Ne consegue che l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile (UniEmens) integra una irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi, poiché, in mancanza di denunce corrette e tempestive, l’ente non è posto in condizione di verificarne la riferibilità e l’esattezza. La regolarità contributiva è concetto più ampio del regolare adempimento del pagamento, richiedendo anche la correttezza degli obblighi dichiarativi.
Il Fatto
La società controricorrente aveva richiesto la declaratoria di illegittimità di note di rettifica e del conseguente avviso di addebito, relativi alla revoca di sgravi contributivi fruiti in occasione di assunzioni. Il provvedimento di revoca era stato adottato all’esito dell’emissione di un DURC negativo, determinato da irregolarità contributive ascritte al datore di lavoro. In primo grado, il tribunale aveva respinto il ricorso, sul presupposto che la regolarità contributiva richiedesse non solo la sola assenza di debiti ma anche la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce retributive obbligatorie, non essendo stato inviato il flusso UniEmens entro il termine decadenziale previsto.
La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza, aveva invece ritenuto che il rilascio del DURC fosse subordinato alla sola regolarità dei pagamenti contributivi, reputando la violazione dell’obbligo formale di invio delle denunce irrilevante, in assenza di omessa contribuzione effettiva. Avverso tale decisione, l’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, del DM 30 gennaio 2015.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il costante orientamento secondo cui il DURC è indispensabile per accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo. Pur non avendo valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione la cui verità può essere contestata in sede giudiziale, il mero possesso del documento non dimostra di per sé la regolarità, né impedisce il recupero di sgravi indebitamente fruiti. La Corte ha precisato che l’assenza di irregolarità costituisce requisito ulteriore rispetto al possesso del DURC, ai sensi della norma primaria richiamata.
Il Collegio ha quindi valorizzato il principio, già affermato, secondo cui l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce presupposto indefettibile del controllo demandato all’istituto. La conseguenza è che l’incompletezza o la tardività della denuncia integra un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza di pagamento integrale. Nel caso di specie, risultava incontroverso che la società non si fosse attivata tempestivamente per regolarizzare la propria posizione, neppure in seguito all’invito rivoltole dall’ente.
La Suprema Corte ha escluso che l’omesso o tardivo invio delle denunce mensili possa essere considerato una mera irregolarità formale, configurando piuttosto una irregolarità sostanziale, poiché impedisce all’ente preposto di effettuare con celerità ed efficacia il controllo sulla riferibilità e sull’esattezza dei versamenti. La regolarità contributiva, concetto più ampio del semplice adempimento del pagamento, presuppone una condotta del contribuente che consenta la verifica della propria posizione. Ne deriva che l’omessa regolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito preclude la fruizione dei benefici, senza che possa giovare una sanatoria successiva.
La Corte ha inoltre chiarito che, anche laddove fosse mancata la segnalazione dell’irregolarità, non ne deriverebbe l’inesigibilità delle differenze contributive, essendo la regolarizzazione ex post consentita solo attraverso lo specifico procedimento di cui all’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, che ha natura eccezionale. La sentenza impugnata, che ha correlato la regolarità al solo versamento del dovuto, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.