Rimane diretta al Fisco la legittimazione al rimborso IVA, salvo indetraibilità conclamata (Cass. civ. Sez. 5 n. 22077 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, i rapporti tra Erario e cedente o prestatore, concernenti il pagamento dell’imposta, tra cedente e cessionario, concernenti la rivalsa, e tra Erario e cessionario, rilevante solo per la detrazione, restano distinti e non si sovrappongono. L’imposta versata in rivalsa non abilita di per sé il cessionario ad agire direttamente verso l’Erario per la restituzione dell’asserito indebito, potendo egli semmai far valere l’azione civilistica di ripetizione nei confronti del cedente. La legittimazione diretta del cessionario riemerge solo quando l’IVA assolta in rivalsa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza detraibile o rimborsabile contestata dall’Amministrazione, ovvero in casi eccezionali in cui il rimborso verso il cedente risulti impossibile o eccessivamente difficile per una concreta e certa non recuperabilità del credito. La mera circostanza che il cessionario svolga operazioni esenti e che l’IVA assolta resti integralmente indetraibile non trasforma il rapporto di rivalsa in un rapporto tributario diretto con il Fisco.
Il Fatto
Una casa di cura privata presentava istanza di rimborso dell’IVA versata per l’anno 2017 in relazione agli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), sostenendo che tali oneri non avrebbero dovuto concorrere alla base imponibile dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate respingeva l’istanza, negando l’assoggettabilità degli OGSE ad IVA e contestando la legittimazione della società a richiedere direttamente il rimborso dell’imposta versata in rivalsa.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello, riconoscendo la legittimazione della società e reputando gli OGSE estranei alla base imponibile. Avverso tale sentenza l’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si censura la violazione degli artt. 18, comma 2, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la CTR riconosciuto al cessionario la legittimazione a richiedere direttamente il rimborso. I giudici di legittimità, richiamando precedenti conformi, anche in tema di OGSE (Cass. n. 8819/2025; Cass. n. 197/2026; Cass. n. 13135/2026), ribadiscono la distinzione tra i rapporti giuridici che sorgono a seguito dell’operazione imponibile.
Il rapporto tributario per il pagamento dell’imposta intercorre esclusivamente tra Erario e cedente o prestatore. Il cessionario, non essendo il soggetto passivo, non può agire direttamente per la restituzione, potendo eventualmente esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito verso il cedente, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. C-35/05, Reemtsma; Corte giust. C-427/10).
La Corte precisa che una legittimazione diretta del cessionario può configurarsi solo in due ipotesi: quando l’IVA assolta in rivalsa confluisca in un’eccedenza detraibile o rimborsabile esposta nella dichiarazione annuale e contestata dall’Amministrazione, ricostituendosi così il rapporto tributario diretto; oppure, in via eccezionale, quando il rimborso verso il cedente sia impossibile o eccessivamente difficile, come in caso di concreta non recuperabilità del credito, ai sensi dei principi enunciati da Corte giust. C-564/15, Farkas e Corte giust. C-660/16 e C-661/16, Kollroß e Wirtl.
Nella specie, la società non aveva fatto valere un proprio credito IVA risultante dalla liquidazione, né dedotto l’impossibilità di recuperare l’imposta dal fornitore, limitandosi a domandare all’Erario la restituzione di quanto versato in rivalsa. La circostanza che la contribuente svolgesse operazioni esenti e che l’IVA fosse integralmente indetraibile non vale a trasformare il rapporto di rivalsa in rapporto tributario diretto. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.