Accertamento bancario e ripartizione tra attività: la presunzione legale impone prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 22728 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 può essere superata dal contribuente solo mediante una prova analitica che riconduca ciascuna movimentazione a una specifica operazione non imponibile, senza che sia sufficiente opporre mere considerazioni o presunzioni semplici non sorrette da elementi concreti. Non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione finanziaria di avviare o concludere il procedimento di accertamento con adesione promosso dal contribuente, il cui diritto di difesa rimane pienamente esplicabile in sede giurisdizionale. È legittima la ripartizione dei maggiori redditi non giustificati tra le diverse attività svolte dal contribuente, soggette a diversa imposizione, operata in proporzione ai ricavi dichiarati dal medesimo, ove questi non abbia fornito alcuna prova contraria. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli nel medesimo strumento censure di violazione di legge e di vizio di motivazione. I corrispettivi corrisposti all’associato in partecipazione che apporta solo lavoro, in cui associante e associato coincidono, non sono deducibili, trattandosi di compenso per l’opera svolta dall’imprenditore.
Il Fatto
A seguito di indagini della Guardia di Finanza, concluse con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente, amministratore di condomini e gestore di una tabaccheria, un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando maggiori redditi non dichiarati ai fini Irpef, Iva ed Irap. L’atto traeva fondamento, in particolare, da accertamenti bancari su conti riconducibili al contribuente, i cui movimenti non erano stati giustificati.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che rigettava il ricorso; l’esito negativo si ripeteva in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contestando la mancata concessione dell’accertamento con adesione, la ripartizione dei redditi tra le due attività svolte e la mancata deduzione di una somma versata all’associato in partecipazione.
La Motivazione della Corte
Esaminando il primo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità per la commistione di censure eterogenee — violazione di legge, nullità procedimentale e vizio di motivazione — e per la mancata indicazione dei termini di tempestiva proposizione della questione nei gradi di merito. Nel merito, richiamando il costante orientamento, anche delle Sezioni Unite n. 3676 del 2010, ribadisce che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di dare inizio o conclusione al procedimento di accertamento con adesione, la cui mancata definizione non lede il diritto di difesa del contribuente.
Sul secondo motivo, relativo alla ripartizione dei maggiori redditi tra l’attività professionale e quella d’impresa, la Corte osserva che la presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie impone al contribuente di dimostrare analiticamente la riconducibilità di ciascuna operazione a fatti non imponibili. Nel caso di specie il contribuente non aveva fornito alcuna prova, sicché l’Amministrazione aveva legittimamente ripartito le somme non giustificate in proporzione ai ricavi dichiarati per ciascuna attività, dopo aver comunque escluso dall’accertamento le movimentazioni direttamente riferibili ai versamenti dei condomini e quelle afferenti al solo commercio di generi di monopolio. La scelta è stata valutata ragionevole e sostanzialmente obbligata, mentre le argomentazioni del ricorrente — basate su presunzioni semplici non specificate e su affermazioni generiche — sono state ritenute prive di consistenza probatoria.
Quanto al terzo motivo, concernente la deducibilità della somma versata all’associato in partecipazione, la Corte condivide la ricostruzione della CTR, secondo cui l’associato, essendo il medesimo soggetto nella veste di unico socio accomandatario della società associante, apportava esclusivamente il proprio lavoro. Ne deriva la qualificazione delle somme come compenso per il lavoro dell’imprenditore, la cui deduzione dal reddito d’impresa non è ammessa. Il ricorrente non ha contrastato il fondamento della decisione, limitandosi a evocare dati non decisivi.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.