Risarcimento negato: nessuna parità retributiva tra medici di medicina generale e specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23010 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di produzione normativa dello Stato non è configurabile come fatto generatore di responsabilità civile, salvo che abbia violato precetti di ordine sovranazionale. L’ordinamento comunitario non impone agli Stati membri di remunerare in misura predeterminata gli iscritti alle scuole di specializzazione medica né di garantire loro una parità di trattamento economico con i frequentanti i corsi di formazione in medicina generale, demandandone la regolazione alla discrezionalità del legislatore nazionale. In assenza di un obbligo comunitario di trattamento paritario, la differenziazione retributiva tra le due categorie non integra un inadempimento dello Stato e non può fondare alcuna pretesa risarcitoria. La disparità di discipline è giustificata dalla diversità di natura, contenuto e scopo dei due percorsi formativi.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti tra il 1994 e il 2004 al corso post lauream di formazione in medicina generale, aveva percepito una borsa di studio di importo inferiore a quella corrisposta agli iscritti alle scuole di specializzazione. A distanza di circa vent’anni, nel 2018, avevano convenuto in giudizio lo Stato italiano e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento del danno per la disparità di trattamento economico subita, quantificata nella differenza tra quanto percepito e quanto spettante agli specializzandi.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione. Gli originari attori avevano quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza di secondo grado. L’Amministrazione si era costituita formalmente senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso congiuntamente, reputandone l’illustrazione al limite dell’inammissibilità per la pedissequa e integrale trascrizione dell’atto d’appello nel ricorso per cassazione. Ciononostante, richiamando il principio di derivazione sovranazionale per cui, dinanzi ad atti processuali ambigui, il giudice ha l’obbligo di preferire l’interpretazione che conduca a una decisione piena sul merito, ha scrutinato le censure nel merito, qualificandole come deduzione dell’erronea esclusione del diritto al risarcimento per la violazione di asseriti obblighi comunitari di parità retributiva.
La Corte ha ritenuto le censure infondate, definendo il diritto azionato dai ricorrenti come un “diritto immaginario”. Ha osservato che nessuna norma dell’Unione Europea stabilisce la misura della “adeguata remunerazione” per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia sull’Allegato alla Direttiva 82/76/CEE, la quale esclude che la sua misura possa essere desunta dal diritto comunitario.
Quanto alla pretesa parità di trattamento con i medici specializzandi, la Corte ha escluso che l’ordinamento comunitario imponga un obbligo in tal senso, lasciando agli Stati membri la facoltà di graduare le remunerazioni. La Corte ha rimarcato le differenze strutturali tra i due percorsi: il corso di formazione in medicina generale è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione abilita alla libera professione e all’attività di specialista del S.S.N.; i primi sono organizzati dalle Regioni, i secondi dalle Università.
La previsione di trattamenti economici differenziati è stata quindi ritenuta giustificata dalla diversa natura, contenuto e scopo dei due corsi, configurandosi come espressione di una scelta discrezionale del legislatore la cui unica responsabilità può essere politica, non giuridica. La Corte ha infine dichiarato il ricorso rigettato, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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