Indeducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti e sindacato sul ragionamento presuntivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 22047 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili, non trovando applicazione la disposizione che ammette la deduzione dei costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, purché effettivi e inerenti. In sede di legittimità, il sindacato sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è limitato al vizio di sussunzione rispetto ai paradigmi della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, mentre è preclusa ogni diversa valutazione delle prove, che resta incensurabile anche quando sia solo una tra le tante plausibili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 2004, maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva nei confronti di una società, disconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva relative ad alcune operazioni di sponsorizzazione sportiva. L’Ufficio ne sosteneva la soggettiva e parzialmente oggettiva inesistenza, trattandosi di prestazioni in realtà rese direttamente dal pilota sponsorizzato e comunque sovrafatturate.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo provata la partecipazione alla frode sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, confermati anche da un accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Milano in un processo penale a carico del legale rappresentante della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi relativi alla deducibilità dei costi. Quanto alla dedotta omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, la S.C. osserva che la frase finale del passaggio motivazionale della sentenza impugnata (“ogni altra questione rimane assorbita”) esclude già di per sé il vizio denunciato. In ogni caso, molti degli elementi valorizzati dalla CTR — quali la sproporzione tra gli importi corrisposti e la scarsa notorietà del pilota, la sua confessione e gli accertamenti bancari — sono indicativi non solo della consapevolezza della frode, ma anche dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, essendo sintomatici di una sovrafatturazione e della retrocessione in contanti di parte dei corrispettivi.
La Corte esclude altresì la rilevanza, nel presente giudizio, della sentenza penale di assoluzione invocata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, atteso che l’assoluzione riguardava fatti avvenuti tra il 2008 e il 2010, relativi a dichiarazioni degli anni dal 2007 al 2009, mentre la ripresa fiscale concerne il periodo d’imposta 2004. Difetta, pertanto, il requisito dell’identità dei fatti materiali, sicché è inapplicabile la norma sul giudicato penale.
Quanto al vizio di motivazione del ragionamento presuntivo, la S.C. richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018, secondo cui la censura di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. richiede la puntuale indicazione del paradigma violato. Il giudice di legittimità può sindacare solo il rispetto della metodologia valutativa degli indizi (gravità, precisione e concordanza), non certo l’esito finale del giudizio di merito, che resta incensurabile anche quando sia solo una delle soluzioni plausibili.
Nel caso di specie, la percentuale di sovrafatturazione pari a quattro quinti, desunta da dati aggregati (venti milioni di euro di prelevamenti su venticinque milioni di euro di proventi), trovava esatto riscontro in un episodio specifico emerso da un’intercettazione, relativo alla restituzione di 19.200,00 euro su 24.000,00 euro corrisposti. Il ricorrente, lamentando l’incoerenza di tale percentuale con altri elementi istruttori, mirava in realtà a un diverso apprezzamento delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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