Illegittimo l’arresto se manca la percezione diretta della quasi flagranza (Cass. pen. Sez. IV n. 74 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’arresto in flagranza o quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, che presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. L’inseguimento, per assumere rilievo, richiede un nesso percettivo immediato e diretto tra chi procede all’arresto e la condotta criminosa o la sua proiezione materiale, non essendo sufficiente la mera attività di ricerca e investigazione successiva alla ricezione della notizia di reato. Tale principio si applica anche quando gli elementi fattuali valorizzati (quali la fuga o il rinvenimento di un oggetto riferibile all’indagato) siano stati percepiti o acquisiti per intermediazione di terzi.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, con ordinanza del 17 maggio 2025, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto indagato per un tentato furto aggravato, senza tuttavia convalidare l’arresto eseguito dagli agenti. La vicenda traeva origine dalla segnalazione di un condomino che riferiva la presenza di un individuo introdottosi nel giardino condominiale per tentare di aprire le saracinesche dei garage. All’arrivo della polizia, l’uomo si dava alla fuga scavalcando una recinzione e veniva rintracciato e arrestato poco dopo, nascosto dietro un cespuglio.
Il Tribunale, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite Ventrice (n. 39131 del 24/11/2015), escludeva la ricorrenza dello stato di flagranza e quasi flagranza, ritenendo l’intervento della polizia mediato dalle informazioni fornite dai testimoni e non da una percezione diretta dei fatti. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 382 cod. proc. pen. in tema di quasi flagranza, valorizzando ulteriori elementi indiziari e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l’ordinanza impugnata conforme ai principi consolidati in materia di arresto in flagranza e quasi flagranza. Il provvedimento si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 39131 del 2015, che hanno fissato i confini applicativi dell’art. 382 cod. proc. pen., richiedendo per la quasi flagranza la percezione diretta e autonoma, da parte della polizia giudiziaria, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
La Corte ha escluso che, nel caso di specie, i testimoni avessero posto in essere un inseguimento in senso proprio, avendo essi mantenuto solo un contatto visivo con il fuggitivo e indicato alla polizia la direzione di allontanamento. L’intervento degli agenti è stato quindi interamente mediato dalle informazioni fornite da terzi, configurando una tempestiva attività di ricerca e investigazione, ma non un inseguimento rilevante ai fini della flagranza.
Secondo la Corte, la sancita eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà personale da parte della polizia di iniziativa osta a un’espansione in senso figurato della previsione dell’inseguimento, tale da includere il diverso concetto di «perseguimento» del reo attraverso l’attività di ricerca. L’arresto operato in tali condizioni resta estraneo allo stato di flagranza e non può essere legittimato da una dilatazione interpretativa della norma.
Quanto agli ulteriori elementi valorizzati dal ricorrente, la Corte ha osservato che né la fuga dell’indagato, né il rinvenimento di un telefono cellulare riferibile all’indagato (trovato da alcuni residenti e solo successivamente segnalato) possono supplire alla mancanza di percezione diretta richiesta dalla legge. Tali elementi, essendo stati acquisiti per intermediazione di terzi, sono privi del carattere di evidenza immediata richiesto per integrare la nozione di cose o tracce rilevanti. La Corte ha infine distinto il piano della gravità indiziaria, che giustifica la misura cautelare, da quello della legittimità dell’arresto, ritenendo la motivazione del Tribunale lineare e conforme ai principi di diritto consolidati.
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Nota della Redazione
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