Revoca dell’affidamento in prova, decorrenza ex tunc e giudizio di pericolosità attuale (Cass. pen. Sez. 1 n. 104 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 11, ord. pen., richiede due presupposti: una violazione commessa dal condannato e l’incompatibilità della stessa con la prosecuzione della prova. Il giudizio di incompatibilità è connotato da discrezionalità e non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni; il Tribunale di sorveglianza deve motivare adeguatamente la propria valutazione. Tale giudizio di pericolosità attuale può legittimamente fondarsi anche su un fatto-reato ancora sub iudice, essendo consentito al giudice della sorveglianza un potere di valutazione incidentale. In caso di revoca, il Tribunale deve determinare il quantum di pena da espiare, tenendo conto delle limitazioni patite e della condotta tenuta durante il periodo trascorso in affidamento; la revoca non può essere disposta con efficacia ex tunc laddove le violazioni si concentrino nella fase finale dell’espiazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava l’affidamento in prova in casi particolari concesso al condannato nel luglio 2022. Il provvedimento era motivato dal ripetersi di violazioni delle prescrizioni, culminate nell’arresto del condannato per resistenza a pubblico ufficiale, e dalla conseguente emersione di un giudizio di pericolosità attuale incompatibile con la prosecuzione della misura. Il Tribunale disponeva la revoca dell’affidamento fin dall’inizio della sua esecuzione, ritenendo che il processo rieducativo non avesse attecchito.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui il travisamento dei fatti posti a base dell’arresto, la violazione della presunzione di innocenza, l’omessa valutazione delle patologie psichiatriche e dell’andamento del programma terapeutico, nonché l’illegittimità della decorrenza ex tunc della revoca. Il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondati i primi quattro motivi di ricorso. Con riferimento al travisamento dell’arresto, la Corte ha rilevato come la ricostruzione del fatto storico operata dal Tribunale di sorveglianza fosse conforme agli atti allegati al ricorso, dai quali emergeva la gravità della condotta. Quanto alla dedotta violazione della presunzione di innocenza, i giudici hanno chiarito che la revoca della misura alternativa può essere legittimamente fondata anche su un fatto integrante reato ancora sub iudice, in quanto il giudice della sorveglianza dispone di un autonomo potere di valutazione incidentale nell’ambito del controllo continuativo sull’esecuzione della misura.
La Corte ha altresì escluso l’illogicità del giudizio di pericolosità basato su episodi recenti, rilevando che tali fatti costituiscono un indice più concreto della pericolosità attuale. Ha inoltre respinto i motivi relativi alla mancata considerazione delle patologie psichiatriche e delle relazioni degli enti curanti, trattandosi di elementi non decisivi rispetto alla natura della revoca, che non costituisce un provvedimento sanzionatorio ma una decisione che adegua le forme dell’espiazione al giudizio di pericolosità.
Il quinto motivo è stato, invece, ritenuto fondato. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 10530 del 2002, la Corte ha evidenziato l’obbligo del Tribunale di sorveglianza di determinare il quantum di pena ancora da espiare, tenendo conto delle limitazioni patite dal condannato e della durata delle stesse. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non conteneva alcuna valutazione in tal senso, omettendo di considerare che il condannato aveva trascorso oltre due anni in comunità residenziale con un percorso caratterizzato da restrizioni penetranti.
Quanto agli ultimi due motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili: il sesto, relativo alla conduzione dell’udienza, in quanto non esistono norme che consentano di sindacare l’interruzione delle parti da parte del presidente; il settimo, concernente la verbalizzazione, poiché la mancata trascrizione delle richieste difensive non determina alcuna nullità in assenza di indicazione del pregiudizio subito.
In definitiva, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al termine iniziale della revoca, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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