L’impugnazione straordinaria è esclusa per gli errori di giudizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 137 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il rimedio della cassazione straordinaria ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. L’errore deve avere condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la condanna. La Settima sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso tale ordinanza di inammissibilità, il difensore ha proposto istanza ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando un errore di fatto commesso dalla Corte nella lettura degli atti.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che agli atti del processo si rinvengono due denunce di smarrimento relative all’assegno oggetto di ricettazione, recanti un numero di serie diverso da quello citato nella sentenza e, per relationem, nell’ordinanza di inammissibilità. Ad avviso del ricorrente, da tale discrasia sarebbe derivata l’incertezza circa la provenienza illecita dell’assegno.
La Motivazione della Corte
La Sesta sezione penale ha richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite in materia di errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. Tale errore si caratterizza come errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia influito sul processo formativo della volontà del giudice. La decisione assunta senza quell’errore percettivo sarebbe stata diversa.
La Corte ha precisato che il rimedio in questione ha un orizzonte limitato. Quando la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione presenti un contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, che non può essere censurato con il rimedio della cassazione straordinaria.
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non prospettavano alcun errore percettivo della Corte di cassazione, ma una presunta erronea valutazione giuridica delle emergenze processuali. Il ricorrente ha allegato due denunce presentate dalla persona offesa nello stesso giorno, l’una correttiva della precedente, già presenti agli atti del procedimento, assumendo che l’ordinanza impugnata avrebbe avuto un esito diverso se la Corte avesse avuto contezza del numero esatto dell’assegno.
La Corte ha ritenuto il ricorso assolutamente generico, in quanto non si confrontava con il percorso argomentativo dell’ordinanza di inammissibilità, la quale faceva chiaro riferimento alla querela della persona offesa e alla mancanza di indicazioni adeguate fornite dall’imputato in merito alla provenienza del titolo. Il ricorrente non ha neppure specificato quali motivi di ricorso avrebbero avuto una diversa lettura se la Corte si fosse avveduta dell’errore materiale sul numero dell’assegno.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non essendovi ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa.
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Nota della Redazione
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