Misure cautelari personali e responsabilità dell’ente: proporzionalità e adeguatezza (Cass. pen. Sez. 6 n. 142 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego dell’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta, ivi comprese le esigenze cautelari, qualora su queste il giudice per le indagini preliminari non si sia pronunciato. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali, ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., deve essere svolto in una valutazione complessiva che consideri anche le misure interdittive applicabili all’ente responsabile ex d.lgs. n. 231/2001. Ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile con la misura nei confronti dell’ente, quest’ultima si deve ritenere di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà personale dell’autore del reato presupposto. Il pubblico ministero è obbligato a procedere all’accertamento dell’illecito dell’ente quando disponga di elementi idonei, difettando in capo alla pubblica accusa un potere discrezionale in merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche, per la durata di nove mesi. La misura era stata disposta sul presupposto della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati, tra cui corruzione e turbativa d’asta, capeggiata da altro soggetto. Il giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso la sussistenza del vincolo associativo, ritenendo le condotte riferibili al solo capo dell’associazione e configurando al più un’ipotesi di concorso di persone nel reato. Il Tribunale del riesame ribaltava tale decisione, valorizzando il ruolo del ricorrente quale prestanome e amministratore di una società utilizzata per finalità illecite.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’inammissibilità dell’appello cautelare. Richiamando il principio per cui l’impugnazione del pubblico ministero avverso il diniego cautelare per insussistenza dei gravi indizi devolve al tribunale della libertà il potere-dovere di riesaminare ex novo l’intera vicenda cautelare, ha precisato che resta ammissibile l’appello che contesti il solo requisito della gravità indiziaria, senza nulla dedurre sulle esigenze cautelari, quando il giudice per le indagini preliminari non si sia pronunciato sul periculum.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le censure in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo. Ha affermato che l’esistenza dell’associazione non può essere desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati-scopo, essendo necessaria la predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza dei singoli di far parte di un sodalizio durevole. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non aveva individuato i requisiti minimi del vincolo associativo, sovrapponendo l’ipotesi del concorso nel reato a quella del reato associativo: le condotte dell’indagato si esaurivano nel rapporto diretto e unipersonale con il dominus della vicenda, senza elementi che consentissero di affermare la consapevolezza di operare in un contesto associativo.
La Corte ha inoltre accolto le censure relative alla insussistenza delle esigenze cautelari, sviluppando un percorso argomentativo incentrato sul rapporto tra misure cautelari personali e misure interdittive nei confronti dell’ente. Richiamato il principio per cui l’adeguatezza e la proporzionalità operano come parametri di commisurazione delle misure alle specifiche esigenze del caso concreto, ha affermato che il giudice deve valutare l’intero ventaglio di misure astrattamente applicabili, considerando anche quelle direttamente rivolte all’ente. Ha precisato che l’omessa attivazione, da parte del pubblico ministero, dei poteri di indagine nei confronti dell’ente non può legittimare la concentrazione della risposta repressiva nella sola persona fisica. La valutazione di adeguatezza e proporzionalità deve svolgersi in modo complessivo, onde evitare una non necessaria compressione dei diritti della persona fisica quando le misure nei confronti dell’ente risultino maggiormente adeguate a contenere il rischio di reiterazione.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il rischio di reiterazione fosse diretta conseguenza della perdurante operatività delle società, non dell’assunzione di cariche direttive da parte dell’indagato: la misura realmente idonea e proporzionata era da individuarsi in quella interdittiva applicabile all’ente. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza è stata annullata senza rinvio, essendo emersa sia la carenza dei gravi indizi sia l’intrinseca inadeguatezza della misura disposta.
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Nota della Redazione
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