Pericolo di reiterazione e attualità: è inammissibile il ricorso generico (Cass. pen. Sez. 6 n. 146 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, quando la censura si limiti a contestare l’omessa valutazione della risalenza dei fatti e dell’esclusione del reato associativo, senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito. La motivazione sulle esigenze cautelari è congrua quando non si fonda esclusivamente sulla gravità del fatto, ma su elementi concreti e attuali quali i precedenti penali, i carichi pendenti, la latitanza e la commissione di fatti successivi, che rendono recessiva la censura sul fattore temporale. L’attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta anche da condotte antecedenti e successive al fatto, come l’avere commesso il reato in regime di arresti domiciliari.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari aveva escluso il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, ma aveva riconosciuto la gravità indiziaria per i delitti di vendita di partite di cocaina. Il ricorrente, tramite il difensore, censurava il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il pericolo di reiterazione era stato fondato solo sulla gravità e sulle modalità del fatto, senza considerare la risalenza degli episodi all’ottobre 2020 e la chiusura dell’operatività del sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. La censura difensiva, pur formalmente articolata su violazione di legge e vizio di motivazione, non si confrontava con il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato elementi specifici e attuali di pericolosità.
Il Tribunale aveva correttamente fondato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari sulla biografia criminale del ricorrente, evidenziando i precedenti penali, tra cui la condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e i procedimenti pendenti, tra i quali un delitto in materia di stupefacenti commesso successivamente ai fatti in esame. A questi elementi si aggiungevano la latitanza protratta per oltre un anno e la circostanza che i fatti erano stati commessi durante il regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, con conseguente revoca della detenzione domiciliare.
La Corte ha ritenuto che tali condotte fossero sintomatiche di una attuale e perdurante pericolosità, tale da rendere recessiva la generica censura sul fattore temporale e non rilevante l’esclusione della condotta partecipativa. La mancata contestazione specifica di questi elementi ha reso il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, primo comma, lett. c), cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla autorità competente per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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