Pene sostitutive e rito cartolare: la richiesta è tempestiva nelle conclusioni scritte (Cass. pen. Sez. 5 n. 164 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con riferimento alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. può essere formulata, in deroga al principio devolutivo, nel termine per il deposito delle conclusioni scritte, ove il giudizio di appello sia trattato nelle forme del rito cartolare di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020. L’entrata in vigore dell’art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, non opera retroattivamente, applicandosi la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata. La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato comporta la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento, confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 445 cod. pen. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. Con il primo motivo lamentava la violazione delle norme sulla notifica del decreto di citazione, effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante la dichiarazione di domicilio. Con il secondo motivo eccepiva l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni scritte con le quali era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Il terzo motivo, infine, contestava la ritenuta sussistenza della recidiva, sostenendo che la Corte si fosse limitata a richiamare i precedenti penali senza valutarne il significato sintomatico. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso, eccependo la tardività della richiesta di pena sostitutiva, formulata a soli cinque giorni dall’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato comporta la consegna dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo che l’imputato dimostri di non aver potuto comunicare il mutamento del domicilio per caso fortuito o forza maggiore.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. Ha chiarito che, per le impugnazioni soggette alla disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la richiesta di sanzioni sostitutive non deve essere necessariamente formulata con l’atto di appello ma può essere avanzata anche nelle conclusioni scritte, secondo i termini previsti dal rito cartolare. Tale regime di favore trova applicazione perché il correttivo di cui al d.lgs. n. 31/2024, che ha novellato l’art. 598-bis cod. proc. pen., non contiene una disciplina transitoria e, in applicazione del principio del tempus regit actum, non può comprimere facoltà processuali sorte sotto la vigenza della normativa precedente.
Nel caso di specie, essendo la sentenza di primo grado anteriore alla riforma Cartabia, la richiesta formulata dall’imputato nel termine di cinque giorni previsto dal rito cartolare doveva considerarsi tempestiva, non applicandosi il diverso termine di quindici giorni stabilito dal novellato art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. La mancata pronuncia della Corte territoriale su tale istanza ha pertanto determinato l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame sul punto.
La Corte ha infine rigettato il terzo motivo, relativo alla recidiva, rilevando la sussistenza di una ipotesi di doppia conforme. I giudici di merito, attraverso una lettura congiunta delle motivazioni, avevano correttamente valutato la reiterazione dell’illecito come sintomo di una maggiore pericolosità sociale, oltre il mero dato formale dei precedenti penali.
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Nota della Redazione
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