Il passeggero inerte non concorre nella resistenza del conducente (Cass. pen. Sez. 6 n. 530 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., la mera presenza del passeggero a bordo di un’autovettura la cui condotta di guida pericolosa, posta in essere dal conducente per sottrarsi all’alt delle forze dell’ordine, integri il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non è di per sé idonea a configurare un contributo concorsuale, materiale o morale, del trasportato. La responsabilità concorsuale richiede l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, di un apporto causale che, anche nella forma atipica del rafforzamento del proposito criminoso, renda definitiva una determinazione già esistente ma non ancora consolidata. Il comportamento meramente passivo e l’assistenza inerte alla condotta illecita altrui si risolvono in una connivenza non punibile.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino impugnava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torino, in esito a rito abbreviato, nei confronti dell’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, trasportato a bordo di un’autovettura oggetto di furto, si era dato alla fuga a piedi dopo che il conducente, all’alt della polizia, aveva tentato di eludere l’inseguimento con una guida pericolosa, terminata contro lo spartitraffico. Il giudice di merito aveva escluso la penale responsabilità del passeggero, ritenendo non provato oltre ogni ragionevole dubbio un suo coinvolgimento attivo, piuttosto che una mera connivenza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato conforme al principio per cui la violenza, nel reato di cui all’art. 337 cod. pen., è integrata dalla condotta di guida di chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, ponga in essere manovre idonee a creare una situazione di pericolo per l’incolumità altrui. La Corte ha, quindi, precisato la portata del concorso morale, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui la volontà di concorrere può manifestarsi anche unilateralmente, purché il contributo dell’agente abbia una reale efficacia causale e non si risolva in una mera adesione non dimostrata.
Il giudice di legittimità ha evidenziato come il concorso atipico non possa prescindere dall’accertamento di un contributo che sia condizione necessaria per la realizzazione del fatto, secondo lo schema della condicio sine qua non. Non è sufficiente una generica causalità psichica da “rafforzamento”, né un giudizio prognostico-probabilistico, poiché lo standard probatorio resta quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha quindi escluso che la presenza del passeggero e la sua fuga a piedi, successiva all’arresto della vettura, potessero integrare una intesa istantanea diretta a rafforzare il proposito criminoso del conducente, essendo emerso che il trasportato aveva appreso solo durante l’inseguimento della provenienza furtiva del veicolo.
Nel distinguere la fattispecie da precedenti in cui il concorso era stato ritenuto configurabile, la Corte ha valorizzato l’assenza di un previo accordo tra gli agenti per sottrarsi al controllo di polizia e la mancanza di circostanze fattuali – come atti di intimidazione o comportamenti collaborativi – che denotassero un contributo causale del passeggero. Ha inoltre richiamato la necessità di una valutazione complessiva della condotta, osservando che l’assistenza inerte alla condotta illecita altrui non è sufficiente ad integrare il concorso di persone nel reato, a meno che non si traduca in espressioni o atti che rafforzino l’azione offensiva o ne aggravino gli effetti. La decisione impugnata, che aveva logicamente ricondotto la fuga a piedi al tentativo dell’imputato di evitare il proprio coinvolgimento nell’illecito, è stata pertanto ritenuta esente da vizi motivazionali.
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Nota della Redazione
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