Il reato di fuga non richiede la prova del danno alla persona (Cass. pen. Sez. 7 n. 614 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (c.d. reato di fuga) è integrato dalla condotta del conducente che, coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone, si allontani dal luogo del fatto senza fornire le proprie generalità, ancorché si sia fermato solo momentaneamente. Tale fattispecie è autonoma e indipendente rispetto a quella di cui al comma 7 della medesima disposizione (mancata prestazione dell’assistenza occorrente ai feriti), avendo una diversa oggettività giuridica: la prima è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione delle modalità del sinistro, la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite. Per la configurabilità del reato di fuga non è necessaria la prova che il conducente abbia percepito lesioni personali, essendo sufficiente il coinvolgimento in un sinistro con danni alle persone.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura, alla guida del proprio veicolo, provocava un incidente stradale in un centro abitato, tamponando una pedone che riportava lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo si allontanava dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare soccorso alla persona ferita, non ottemperando all’obbligo di fornire le proprie generalità.
Il giudice per le indagini preliminari lo condannava per i reati di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 d.lgs. n. 285/1992. La Corte d’appello, in parziale riforma, assolveva l’imputato dal reato di cui al comma 7 perché il fatto non costituisce reato e rideterminava la pena per la sola violazione del comma 6, confermando la sospensione della patente. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice avesse ritenuto configurabile l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso in assenza di elementi oggettivi che facessero presumere un danno alla persona.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricondotto la questione al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui risponde del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 42308 del 2017.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il reato di fuga e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica. Tale distinzione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, come emerge dai precedenti citati in motivazione (Sez. 4, n. 3783 del 2014; Sez. 4, n. 3381 del 2023).
La Corte ha quindi escluso la fondatezza della doglianza del ricorrente, il quale sosteneva che l’obbligo di fermarsi presupponesse la percezione di un danno alla persona. La pronuncia impugnata ha correttamente applicato il principio per cui l’elemento costitutivo del reato di fuga risiede nell’allontanamento dal luogo del sinistro senza lasciare i propri dati identificativi, quando dal sinistro siano derivate lesioni personali, a prescindere dalla circostanza che il conducente ne abbia avuto contezza.
La Corte territoriale ha logicamente evidenziato che l’imputato, dopo l’urto idoneo a determinare lesioni alla persona offesa, si è allontanato senza lasciare i propri dati identificativi. Il riferimento al contenuto del certificato del pronto soccorso ha confermato la sussistenza del reato di cui al comma 6 dell’art. 189 d.lgs. n. 285/1992, rendendo la motivazione della sentenza impugnata non apparente ma anzi coerente con il quadro probatorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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