Inammissibile il ricorso reiterativo delle doglianze d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. 7 n. 708 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. La situazione di disagio socio-economico non è di per sé sufficiente a integrare la scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., ove non provata e comunque non riconducibile alla specifica condotta di sottrazione. Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., il danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere valutato in concreto, considerando anche gli effetti dannosi ulteriori, come il danneggiamento della placca antitaccheggio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di furto aggravato, riconoscendo l’ipotesi tentata e rideterminando la pena in due mesi di reclusione ed euro 60,00 di multa. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile in quanto le doglianze formulate risultavano reiterative delle questioni già proposte in appello, senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata. È stato richiamato il principio di legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ripropone gli stessi motivi respinti in secondo grado senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., la Corte ha osservato che la Corte di merito aveva correttamente escluso la configurabilità della scriminante, non essendo stata provata la situazione di disagio economico e non apparendo comunque riconducibile alla sottrazione di un capo di abbigliamento.
Quanto al secondo motivo, concernente la sussistenza dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è stato evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’esiguità del danno economico, considerato anche il danneggiamento della placca antitaccheggio.
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Nota della Redazione
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