Particolare tenuità del fatto è questione di merito non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 792 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Se l’istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare d’ufficio sulla relativa causa di esclusione della punibilità. È altresì inammissibile, per genericità, il motivo che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. senza un confronto critico con la struttura giustificativa della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 95 e 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002, avvinti dal medesimo disegno criminoso, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo due motivi.
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la penale responsabilità sulla base di un compendio indiziario privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, nonché di adeguato supporto motivazionale. Con il secondo motivo ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., invocando la natura sostanziale dell’istituto e la sua applicabilità retroattiva ai procedimenti in corso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che entrambi i motivi prospettassero deduzioni non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le censure erano del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rovinelli; Sez. 3, n. 44882 del 2014, Cariolo; Sez. 6, n. 20377 del 2009, Arnone).
La Corte ha inoltre evidenziato come i giudici del gravame avessero fornito adeguata motivazione in punto di responsabilità, dando conto degli elementi di prova indiziaria — quali l’inconsistenza della prospettata difformità dichiarativa, le dichiarazioni confessorie e l’infondatezza dell’ipotesi di errore — che, in una valutazione globale, risultavano chiari, precisi e convergenti, in conformità al dettato dell’art. 192 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28/2015, in epoca significativamente anteriore alla pronuncia d’appello, relativa a fatti commessi negli anni 2020 e 2021. Il tema dell’applicazione dell’istituto avrebbe pertanto dovuto essere devoluto dalla difesa già nel giudizio di merito, non potendo essere sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. Sul punto la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sez. 3, n. 19207 del 2017, Celentano; Sez. 2, n. 21465 del 2019, Semmah; Sez. 5, n. 57491 del 2017, Molo; Sez. 5, n. 4835 del 2021, dep. 2022, Polillo), affermando che, in difetto di una specifica richiesta, non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla causa di esclusione della punibilità. Il motivo è stato altresì ritenuto generico, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche circostanze avrebbero giustificato in concreto l’applicabilità dell’istituto.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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