Motivo di appello generico e mancata motivazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 969 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello non determina l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata suscettibile di accoglimento, non sortendo alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Il mancato esame di un motivo di appello non integra, altresì, il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora la doglianza debba ritenersi implicitamente assorbita e disattesa dalle argomentazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura, l’impianto e le premesse logico-giuridiche della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Potenza, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato due imputati responsabili dei reati di furto in abitazione e di furto, commessi in concorso tra loro, condannandoli alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa. La Corte d’appello di Potenza aveva confermato la pronuncia, rigettando le doglianze formulate dalla difesa dell’odierno ricorrente.
Avverso tale sentenza, il solo imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e l’illogicità della motivazione in relazione a due profili: l’aumento di pena per la continuazione e il mancato riconoscimento del vincolo continuativo con reati già giudicati con altre sentenze del Tribunale di Salerno.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato la prima doglianza, relativa alla congruità della motivazione sull’aumento di pena per la continuazione. Dalla disamina dell’atto di appello è emerso che la difesa aveva genericamente contestato l’aumento, chiedendone il ridimensionamento. La Corte territoriale aveva però fornito una specifica motivazione del diniego, valorizzando l’abilità delle condotte furtive, la reiterazione dell’azione delittuosa e il disvalore sociale del trasferimento in altri Comuni per commettere i reati.
La Corte ha quindi ricordato che l’omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello generico, e perciò inammissibile, non costituisce vizio di motivazione. A sostegno di tale principio, sono stati richiamati i precedenti secondo cui il mancato esame di una censura non comporta l’annullamento della sentenza quando questa, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, non sortendo alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per novità della questione. Dall’esame dell’atto di appello è risultato, infatti, che la richiesta di applicazione della continuazione con reati giudicati da altre sentenze era stata formulata esclusivamente per il coimputato, e non anche per l’odierno ricorrente. La relativa doglianza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, si appalesava quindi non consentita.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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