Liquidazione compensi attività ex art. 492-bis c.p.c (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24518 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all’art. 492-bis c.p.c., pur dotata di autonomia, costituisce una fase endoprocedimentale della complessa procedura esecutiva, di cui rappresenta lo sviluppo prodromico, configurandosi come una fattispecie a formazione progressiva. Ne consegue che i compensi per l’attività svolta dal difensore del creditore procedente nel corso di tale fase non sono autonomamente liquidabili, ma devono esserlo in via unitaria all’esito della procedura esecutiva, nell’ambito dell’ordinanza di assegnazione, conformemente alle voci della tabella n. 17 allegata al DM 55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditore. L’omessa liquidazione di detti compensi nell’ordinanza di assegnazione deve essere fatta valere dalla parte interessata con la dimostrazione di aver specificamente richiesto le relative voci, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di specificità.
Il Fatto
A seguito di un pignoramento presso terzi per crediti di lavoro, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato le somme pignorate e liquidato le spese di lite senza determinare i compensi per l’attività svolta, ex art. 492-bis c.p.c., per l’individuazione dei beni da pignorare. Il creditore procedente proponeva opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, contestando la mancata liquidazione di tale fase. Il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione, ritenendo il provvedimento autorizzatorio di cui all’art. 492-bis c.p.c. di natura non contenziosa e prodromico all’individuazione dei beni, con conseguente esclusione dell’autonoma liquidabilità dell’attività in questione.
La società creditrice ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 95 c.p.c. e 1196 c.c., dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012 e degli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenza per aver impedito la ripetizione delle spese necessarie all’individuazione dei beni pignorabili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, ravvisandone l’interconnessione logico-giuridica. I giudici di legittimità premettono una necessaria distinzione tra le spese sostenute dal creditore procedente per la ricerca dei beni da pignorare e i compensi per l’attività di assistenza svolta dal difensore, evidenziando la sovrapposizione concettuale operata dal ricorrente, e precisano che oggetto del giudizio è esclusivamente la liquidabilità autonoma dell’attività difensiva svolta ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
Ricostruita la disciplina della ricerca telematica dei beni, anche nella formulazione vigente ratione temporis, che richiedeva l’autorizzazione del presidente del tribunale, la Corte osserva che tale procedimento è funzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili di pignoramento. Sottolineando che l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 482 c.p.c., il Collegio ne deduce che la stessa non costituisce l’atto introduttivo di un procedimento autonomo e svincolato dalla richiesta di pignoramento, ma l’atto iniziale di una sequenza procedimentale che conduce all’inizio dell’esecuzione.
La procedura di cui all’art. 492-bis c.p.c. viene pertanto configurata come fase di una fattispecie a formazione progressiva. La Corte afferma che la liquidazione dei compensi per l’attività del difensore debba essere unica e compiuta all’esito della procedura esecutiva, in particolare con l’ordinanza di assegnazione, secondo le voci della tabella n. 17 del DM 55/2014 e le spese documentate. Pur riconoscendo che la sentenza impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui esclude in astratto la liquidazione di tale fase, la Cassazione rileva che l’asserita mancata liquidazione dei compensi nell’ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto essere specificamente dedotta e dimostrata dal creditore.
Con una ulteriore precisazione, la Corte ricorda il principio per cui, nella vigenza del DM 55/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e i massimi è discrezionale e non richiede motivazione, essendo doverosa solo in caso di aumento o diminuzione degli importi rispetto ai parametri. In assenza di allegazioni specifiche circa le voci richieste e non liquidate, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi.
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Nota della Redazione
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