Sequestro del profitto truffa e vincolo riciclaggio senza duplicazione senza coincidenza soggettiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 1152 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il divieto di duplicazione dei vincoli ablativi sulla medesima ricchezza di provenienza illecita opera solo in presenza della coincidenza soggettiva del centro di imputazione economica degli effetti dei reati posti a fondamento delle misure. Ne consegue che non è configurabile alcuna duplicazione quando il sequestro del profitto del reato presupposto grava su un soggetto e il sequestro del prodotto del distinto reato di riciclaggio grava su persone diverse, non essendovi identità tra l’autore del primo e i destinatari del secondo. La confisca del profitto ha funzione ripristinatoria, mentre quella del prodotto ha effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale dell’autore, con la conseguenza che le due tipologie di ablazione rispondono a funzioni significativamente diverse.
Il Fatto
La persona sottoposta alle indagini per i delitti di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e per altri reati tributari era destinataria di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce. In sede di appello cautelare, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla seconda sezione, il Tribunale aveva revocato parzialmente la misura, limitando il vincolo alla somma di 100.000 euro, ritenuta il profitto del reato di truffa. Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza, deducendo la violazione di legge per la duplicazione di vincoli cautelari reali: la medesima ricchezza, a suo dire, era già stata sottoposta a sequestro nei confronti di altre quattro persone indagate per il reato di riciclaggio di quelle stesse somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in premessa che l’oggetto del giudizio era circoscritto alla sola legittimità del sequestro disposto per il reato di truffa, non essendo stati contestati né il presupposto indiziario né l’entità del profitto, determinato in 100.000 euro. Ha pertanto escluso che la misura ablativa fosse priva dei necessari presupposti di legge.
Quanto alla dedotta duplicazione, gli ermellini hanno escluso la pertinenza dei precedenti richiamati dal ricorrente, ossia i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 e dalle decisioni in tema di autoriciclaggio. In quei casi, infatti, vi era piena coincidenza del centro di imputazione economica degli effetti dei reati, posto che il sequestro colpiva il profitto del reato presupposto e il provento del reato di autoriciclaggio ascrivibili alla medesima persona; nel caso in esame, invece, i centri di imputazione non coincidono, essendo il ricorrente destinatario del vincolo per la truffa e le altre quattro persone destinatarie del sequestro per il distinto reato di riciclaggio.
La Corte ha poi precisato la diversa funzione delle due tipologie di ablazione, richiamando il principio per cui l’ablazione del profitto ha funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente, mentre la confisca del prodotto ha un effetto peggiorativo rispetto alla situazione del trasgressore. Ha infine valorizzato il dato esecutivo, osservando che il sequestro disposto nei confronti degli indagati per riciclaggio aveva avuto esecuzione solo parziale e largamente inferiore alla somma oggetto del vincolo sul profitto della truffa; attribuire rilievo a quei provvedimenti avrebbe frustrato la funzione cautelare della misura, sacrificando la funzione ripristinatoria dello strumento ablativo. L’assenza di un interesse concreto del ricorrente a coltivare l’impugnazione ha infine determinato l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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