Improcedibilità e reato permanente nella contestazione aperta (Cass. pen. Sez. 2 n. 1455 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità dell’azione penale quando il giudizio non sia stato definito entro i termini di durata massima stabiliti dall’art. 344-bis cod. proc. pen.; l’omissione di tale declaratoria costituisce un error in procedendo emendabile in cassazione, senza che rilevi la mancata eccezione della parte nei gradi di merito, con esclusione della formazione del giudicato sostanziale. Nei reati permanenti, la data di commissione del reato, ai fini dell’applicazione temporale della disciplina dell’improcedibilità, si individua, in caso di contestazione “aperta” con indicazione del solo periodo di accertamento della condotta, nella data della sentenza di primo grado, quale momento di cessazione della permanenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato gli imputati alla pena di € 500,00 ciascuno per il reato di invasione di un appartamento di proprietà dell’INPS, commesso in concorso tra loro (artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen.).
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la mancata applicazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., per essere intervenuta la celebrazione del giudizio di appello oltre il termine di durata massima, e con un secondo motivo la mancanza di motivazione in ordine alle conclusioni scritte presentate dal difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il motivo, affermando che nessun dato positivo induce a ritenere che non si possa censurare l’errore del giudice di appello che abbia omesso di dichiarare l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima. L’obbligo di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. opera anche ex officio e alla sua violazione consegue l’annullamento della sentenza di condanna, in quanto viziata da palese violazione di legge.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione dell’applicabilità temporale della disciplina, dettata dall’art. 2, comma 3, della legge n. 134/2021, che limita l’applicazione ai procedimenti aventi a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Trattandosi di un reato permanente, la cui occupazione abusiva si era protratta nel tempo, la Corte ha richiamato i criteri per l’individuazione del tempus commissi delicti, valorizzando la natura di unicum del reato permanente, non suscettibile di irragionevoli frazionamenti.
Con particolare riferimento alla contestazione “aperta”, con la sola indicazione del periodo di accertamento della condotta, come nel caso in esame, la Corte ha stabilito che deve aversi riguardo alla data della sentenza di primo grado quale momento di cessazione della permanenza. Essendo la sentenza di primo grado del 15/02/2021, il reato doveva ritenersi commesso a far data dal 1° gennaio 2020, con conseguente applicabilità dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
Applicando la norma transitoria di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 134/2021, la Corte ha calcolato il termine triennale per la definizione del giudizio di appello, decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione, individuato nel 14/08/2024. Essendo stato il giudizio definito solo il 23/04/2025, oltre il termine, in assenza di cause di sospensione, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con assorbimento del secondo motivo.
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Nota della Redazione
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