Ricorso generico inammissibile senza confronto con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1544 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non confrontandosi in maniera puntuale con gli argomenti che hanno indotto i giudici del merito a confermare la sentenza di condanna. L’aspecificità dei motivi comprende anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In tema di determinazione della pena, quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per un reato ambientale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato il giudizio di condanna. Con un unico motivo di impugnazione, la difesa ha dedotto la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive e avrebbe dovuto valutare gli elementi addotti per pervenire ad una sentenza assolutoria o, quantomeno, ad una riforma della pena più mite. Secondo il ricorrente, la mancanza di elementi che configurassero una maggiore responsabilità avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale alla comminazione di una pena meno afflittiva ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, le deduzioni sono state considerate generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. In secondo luogo, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto volto a censurare un’asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata è stata ritenuta esposta al giudizio di inammissibilità per genericità, non confrontandosi in maniera puntuale con gli argomenti che hanno indotto i giudici territoriali a confermare la condanna. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio pacifico secondo cui, ai fini della configurabilità dell’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima rientra non solo l’aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 2005).
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’appello aveva motivato puntualmente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della congruità complessiva della pena, attestantesi in una misura ben al di sotto del medio edittale. Ha quindi trovato applicazione il principio per cui, in tema di determinazione della pena, quando viene irrogata una pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 2015).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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