L’insindacabilità in Cassazione del giudizio sulla sovrafatturazione e sul dolo specifico (Cass. pen. Sez. 7 n. 1561 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una revisione del merito: il ricorrente che si limiti a prospettare un dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, senza dedurre specifiche criticità logiche o giuridiche, propone doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 2 del d. Igs. n. 74/2000, sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia in quella di inesistenza soggettiva, per quantitativi inferiori a quelli indicati, sia, infine, nel caso di sovrafatturazione qualitativa, in quanto oggetto di repressione penale è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Quanto all’elemento soggettivo, la consapevolezza richiesta a titolo di dolo specifico può essere dedotta da prove o da semplici indizi, precisi, concordanti e idonei a formare il convincimento del giudice, il cui apprezzamento, quando congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione. Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando riproduce censure già vagliate e disattese nei gradi di merito, senza scandirle con specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società amministrata dal ricorrente era stata sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di finanza, all’esito della quale era emerso che, nel modello Unico 2015, erano state annotate 26 fatture di acquisto per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, emesse da due società fornitrici di servizi di vigilanza e portierato. L’ipotesi accusatoria riguardava la sistematica maggiorazione dell’imponibile rispetto al corrispettivo realmente maturato e l’applicazione di un’Iva superiore a quella dovuta, con conseguente deduzione di costi fittizi e detrazione di un’Iva a credito non spettante. Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito, proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. In particolare, la difesa ipotizzava che la sovrafatturazione potesse derivare da un mero errore di calcolo e contestava la metodologia adottata dall’Agenzia delle entrate nel determinare l’entità delle prestazioni lavorative, sostenendo l’assenza del dolo specifico. La settima sezione penale, all’esito del procedimento camerale, dichiarava il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso, ravvisandone il carattere generico e la riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato come la motivazione della corte territoriale avesse puntualmente confutato i rilievi difensivi, evidenziando — anche attraverso l’incrocio con i dati delle buste paga — che per svolgere le prestazioni fatturate sarebbero stati necessari un numero di dipendenti di gran lunga superiore a quelli effettivamente in forza alle società emittenti. Il dato sulla correttezza dell’imponibile era stato confermato dal costo orario pattuito, pari a 8,80 euro per l’attività di portierato, non contestato dalla difesa, e dalla corrispondenza delle ore lavorate con quelle dei planning. La deduzione sull’asserito errore nel limite mensile di 173 ore è stata qualificata come fuorviante, in quanto il criterio utilizzato dall’Ufficio mirava esclusivamente a determinare il numero di dipendenti necessario per svolgere la prestazione fatturata, e non a fissare un monte orario massimo lavorabile.
Quanto alla censura sul flusso di cassa contante, la Corte ne ha evidenziato l’irrilevanza rispetto al profilo di responsabilità per l’indicazione di elementi passivi fittizi, oltre che la scarsa credibilità in considerazione del rilevante ammontare delle somme pattuite nei contratti tra le parti. Con riferimento al secondo motivo, concernente l’elemento psicologico, è stato ritenuto coerente l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva dedotto il dolo specifico da elementi indiziari gravi, quali la non esiguità del numero delle fatture e la rilevanza degli importi, ritenuti fortemente indicativi della fittizietà dell’operazione e della piena consapevolezza dell’imputato. La corte territoriale aveva infatti escluso che l’errore di calcolo potesse giustificare le difformità riscontrate, essendo il risultato della moltiplicazione tra ore indicate in fattura e costo orario nettamente inferiore a quello contabilizzato.
La Suprema Corte ha precisato che il proprio sindacato non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, richiamando a tal fine i precedenti delle Sezioni Unite n. 930 del 1995, Clarke e Sez. 5, n. 1004 del 1999. Ha poi ribadito l’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del d. Igs. n. 74/2000, è punita ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, richiamando Sez. 3, n. 1998 del 2019, Moiseev. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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