Munizioni con marchio NATO e natura di armi da guerra (Cass. pen. Sez. 1 n. 2421 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le munizioni calibro 9×19 recanti sul fondello il marchio NATO sono destinate alle armi da guerra, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultima parte, legge n. 110/1975, come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238/2021; la loro detenzione integra pertanto il reato di cui all’art. 23 della stessa legge. La clandestinità dell’arma, per abrasione della matricola, è qualità che ne determina la particolare pericolosità per l’ordine pubblico, con conseguente inapplicabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 5 legge n. 895/1967. L’omessa denuncia di munizioni che, per calibro e numero, costituiscono il possibile munizionamento di un’arma clandestina integra l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., non essendo configurabile l’assorbimento nella detenzione dell’arma, in assoluto non detenibile.
Il Fatto
A seguito di perquisizione veicolare e personale, l’imputato era stato trovato in possesso di numerose munizioni di diverso calibro; la successiva perquisizione domiciliare aveva consentito il rinvenimento di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e ulteriori cartucce. Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati in materia di armi, con la sentenza confermata dalla Corte d’appello.
Avverso la decisione di secondo grado, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi, con i quali aveva dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione in punto di riferibilità della detenzione, errata qualificazione delle munizioni come da guerra, mancato assorbimento della contravvenzione di omessa denuncia nel delitto di detenzione di arma clandestina e diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha riconosciuto parzialmente fondata la premessa ermeneutica del ricorrente, ricordando che, secondo un precedente orientamento, la pistola semiautomatica calibro 9×19 ha natura di arma comune da sparo. Tale indirizzo, tuttavia, è stato ritenuto superato alla luce della modifica recata dall’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238/2021 all’art. 1, comma 3, legge n. 110/1975, che espressamente prevede che le munizioni di calibro 9×19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato debbano recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione. La presenza di tale marchio, nella specie, radica la destinazione delle munizioni al caricamento di armi da guerra.
Quanto alla contestazione sulla riferibilità all’imputato del materiale rinvenuto nell’abitazione, la Corte ha ritenuto la motivazione impugnata congrua, valorizzando le dichiarazioni del teste e l’assenza di elementi di segno contrario, non assumendo rilievo decisivo la circostanza che l’immobile fosse di proprietà del padre dell’imputato, non avendo quest’ultimo allegato o dimostrato di avere abitato altrove. La censura relativa alle munizioni rinvenute sull’autovettura è stata invece dichiarata inammissibile, in quanto meramente reiterativa di doglianze già dedotte in appello e priva di specifica critica alla motivazione, che aveva valorizzato la circostanza che l’imputato fosse stato visto tenere la busta poi sequestrata.
La Corte ha poi escluso l’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. nel delitto di detenzione di arma clandestina, richiamando il principio per cui la clandestinità dell’arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni, che integra reato autonomo anche quando esse costituiscono l’ordinaria dotazione dell’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto.
In relazione all’attenuante del fatto di lieve entità, la Corte ne ha affermato l’inapplicabilità alle armi clandestine, attesa la particolare pericolosità per l’ordine pubblico derivante dall’impossibilità di risalire alla provenienza dell’arma. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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