Annullamento con rinvio per mancata valutazione dell’assoluzione penale sopravvenuta (Cass. pen. Sez. 2 n. 2434 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di prevenzione, la motivazione di una sentenza penale di assoluzione, ancorché non irrevocabile, non può essere valutata nel merito dal giudice di legittimità, la cui verifica è limitata agli errores in procedendo o in iudicando dedotti ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. Tuttavia, ove tale motivazione, divenuta disponibile solo dopo l’esaurimento dei gradi di merito della prevenzione, sia potenzialmente decisiva per l’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante e per la perimetrazione temporale della pericolosità, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per una riconsiderazione della complessiva piattaforma indiziaria, ferme restando le preclusioni processuali già formate. Il rinvio, per la natura di decreto dell’atto impugnato, non può essere disposto a diversa sezione, ma il collegio di nuova valutazione deve essere composto diversamente per incompatibilità dei giudici che hanno partecipato alla decisione annullata.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del decreto del Tribunale, aveva revocato la misura della sorveglianza speciale e la confisca di alcuni immobili, confermando le ulteriori misure patrimoniali nei confronti del proposto. La corte territoriale aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’uomo sino al 2014, valorizzando il contenuto di intercettazioni e la sua appartenenza a un’articolazione della ‘ndrangheta. Avverso tale decreto ricorrono per cassazione l’interessato e il terzo titolare di un immobile confiscato, deducendo vizi di motivazione in ordine alla prova della pericolosità e alla sperequazione tra redditi e investimenti. I ricorrenti hanno inoltre allegato all’impugnazione la motivazione di una sentenza di assoluzione dal reato associativo, pronunziata dal medesimo ufficio giudiziario in sede penale e depositata successivamente all’emissione del decreto impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che, nel giudizio di legittimità, sia consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, salvo che risultino decisivi e che l’interessato non abbia potuto esibirli nei precedenti gradi. Ha tuttavia precisato che la struttura del giudizio di cassazione, diretto a verificare i vizi del provvedimento impugnato, impedisce al collegio di valutare il contenuto di una sentenza penale, ancorché non irrevocabile, ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., poiché la verifica del contrasto tra decisioni concerne una valutazione tipica del merito.
Tali principi, già affermati per il giudizio di cognizione, sono stati ritenuti estensibili al giudizio di prevenzione, in quanto riconducibile al complessivo sistema delle impugnazioni. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza assolutoria era divenuta disponibile per le parti prima del giudizio di legittimità ma dopo l’esaurimento dei gradi di merito della prevenzione e non era stata valutata dal giudice della prevenzione nel suo contenuto argomentativo.
La Corte ha quindi riconosciuto la potenziale decisività della questione, posto che l’inquadramento nella categoria criminologica e i parametri cronologici della pericolosità costituivano il presupposto per l’applicazione delle misure patrimoniali ex artt. 4, lett. a), e 16 d.lgs. n. 159/2011. La carenza argomentativa ha determinato l’annullamento con rinvio del decreto alla Corte di appello di Reggio Calabria, perché riconsideri la piattaforma indiziaria, ferme restando le preclusioni già formate, inclusa la revoca della misura personale. Il collegio di nuova valutazione dovrà essere composto diversamente, per l’incompatibilità dei giudici che hanno partecipato alla decisione impugnata, non potendosi disporre il rinvio a diversa sezione per la natura di decreto dell’atto.
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Nota della Redazione
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