Conclusioni d’appello meramente ripetitive e nullità per omessa considerazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 2657 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte, ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l’interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. La memoria trasmessa dal difensore che sia meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell’atto di appello integra conclusioni solo formali, prive di contenuto autonomo valutabile ai fini dell’esame dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa considerazione in sentenza di tale memoria non è ravvisabile come nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina, lesioni e ricettazione, aggravati dalla condizione di irregolare sul territorio italiano. Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge per il mancato rispetto del contraddittorio: la Corte territoriale non avrebbe, infatti, preso in considerazione né allegato al fascicolo d’udienza la memoria con conclusioni inviata per la discussione dal difensore secondo lo schema del giudizio cartolare d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Pur riconoscendo la correttezza del rilievo circa l’omissione denunciata — l’esame degli atti, consentito per la natura in procedendo dell’eccezione, ha effettivamente evidenziato che la Corte d’appello, per incuriam, non aveva esaminato le conclusioni della difesa, non menzionate né nella sentenza né nel verbale dell’udienza cartolare — il Collegio ha escluso che tale omissione possa condurre alle invocate conseguenze demolitive.
Il punto decisivo risiede nel contenuto delle conclusioni pretermesse: esse costituivano la riproduzione pedissequa di quelle formulate con l’atto di appello, già ampiamente discusse nella motivazione della sentenza impugnata. Richiamando il principio affermato da Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, la Corte ha chiarito che la nozione di conclusioni scritte rilevante nel giudizio cartolare postula un effettivo esercizio del diritto difensivo, ossia un contenuto argomentativo autonomo volto a sostenere il gravame o a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. La mera ripetizione burocratica di quanto già dedotto integra, invece, conclusioni solo formali, prive di contenuto autonomo e quindi valutabile.
La Corte ha altresì distinto il caso in esame dai precedenti richiamati dalla difesa: la pronuncia Sez. 6, n. 167 del 30/09/2022, dep. 2023, è stata ritenuta in alieno, concernendo il diritto dell’imputato detenuto a partecipare al processo; la decisione Sez. 2, n. 21424 del 15/03/2023, pur pertinente, è stata invece differenziata perché in quel caso le conclusioni ritualmente inviate richiamavano argomenti specifici non valutati, laddove nel caso odierno non vi è stato alcun effettivo esercizio del diritto di difesa al di là della ripetizione di conclusioni di stile. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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