Errore percettivo e fase rescissoria nel ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 3214 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, disciplinato dall’art. 625-bis c.p.p., è volto a rimediare alla patologia dello “sviamento” del giudizio, ravvisabile quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o quando sia omesso, per una svista materiale di ordine meramente percettivo, l’esame di uno specifico motivo di ricorso dotato del requisito della decisività. Tale decisività, ove si opti per la scissione tra fase rescindente e fase rescissoria, deve essere valutata in chiave di potenziale decisività, ossia di possibile incidenza sul percorso decisorio della Corte. Quando la correzione dell’errore impone la riconsiderazione di un motivo la cui disamina è stata omessa a causa dell’inesatta percezione degli atti, la procedura non può esaurirsi nell’udienza camerale, ma deve articolarsi nella immediata caducazione del provvedimento viziato e nella successiva celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso originario.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per un duplice omicidio aggravato, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza con cui la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte di assise di appello, che aveva confermato la condanna. La difesa ha dedotto il vizio di erronea percezione delle risultanze processuali, sostenendo che il Collegio, per una svista, non avrebbe esaminato la censura relativa al contrasto tra il racconto di alcuni collaboratori di giustizia, che convergevano nell’attribuire al ricorrente un ruolo organizzativo nell’omicidio, e le dichiarazioni di altro collaborante, che ne avrebbero escluso qualsiasi coinvolgimento.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha premesso che il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p. è finalizzato a porre riparo alla patologia dello “sviamento” del giudizio, ovvero quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sia stata omessa, per una mera disattenzione percettiva, la disamina di uno specifico motivo di ricorso dotato del requisito della decisività. Ha quindi condiviso l’orientamento che, valorizzando la potenziale decisività dell’errore, ammette la modalità “bifasica” di definizione del giudizio: la immediata pronuncia della nuova decisione oppure la sola caducazione di quella viziata e la celebrazione del nuovo giudizio.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato la fondatezza della prospettazione difensiva circa la mancata espressa valutazione, nella sentenza impugnata, della censura concernente il contrasto tra il racconto di due collaboratori di giustizia e quello di un terzo, che avrebbe escluso ogni coinvolgimento del ricorrente nel delitto, nonostante la piena attendibilità di quest’ultimo fosse stata confermata nella stessa sentenza gravata. Tale omissione è stata considerata un punto obiettivamente rilevante nell’economia della decisione, in quanto suscettibile di inficiare il percorso argomentativo che aveva condotto al rigetto dell’originario ricorso.
La Corte ha precisato che la valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’errore e la sua incidenza sull’esito del giudizio dovrà essere compiuta in sede rescissoria, nel contraddittorio delle parti. Ha pertanto ritenuto necessario disporre l’apertura della fase rescissoria, revocando la sentenza impugnata e fissando l’udienza per la trattazione del ricorso originario, in applicazione del principio per cui, quando la correzione dell’errore impone la riconsiderazione di un motivo di ricorso, la procedura deve articolarsi nelle due distinte fasi della caducazione del provvedimento viziato e della successiva celebrazione del rinnovato giudizio.
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Nota della Redazione
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