La parte civile non soccombe mai sulle spese sanzionatorie (Cass. pen. Sez. 1 n. 3289 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. In tale fase, la parte civile non è legitimata a resistere e la sua eventuale richiesta di rifusione delle spese deve essere rigettata in quanto soccombente. In tema di concordato di pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia recepito l’accordo, salvo che non si deduca un vizio del consenso o un contenuto della pronuncia difforme dalla richiesta.
Il Fatto
La Corte di assise d’appello di Milano, in sede di rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo all’imputato l’attenuante della provocazione e rideterminando la pena. Nei confronti del coimputato, la medesima Corte ha applicato la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Entrambi sono stati condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio per cui la parte civile non può interloquire quando il giudizio ha ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato che lamentava la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, evidenziando come, nei giudizi successivi a quello di primo grado, la sua posizione non fosse stata più rivalutata in punto di responsabilità, ormai coperta da giudicato. Poiché il giudizio di rinvio aveva ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la parte civile non aveva alcun interesse a resistere e l’imputato non poteva considerarsi soccombente.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la statuizione sulle spese, richiamando il principio per cui la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto solo questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.
Quanto al coimputato, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione alla mancata riduzione di pena per il giudizio abbreviato, ha ribadito che la riduzione ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. non si applica quando l’aggravante implicante l’ergastolo sia riconosciuta sussistente ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con attenuanti, poiché la richiesta di rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio “ex post”.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che, a causa dell’effetto devolutivo del concordato in appello, la rinuncia ai motivi preclude la cognizione del giudice su questioni non devolute, rendendo inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, come la quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche.
Infine, la Corte ha rigettato le richieste di rifusione delle spese avanzate dalle parti civili, stante la loro soccombenza rispetto alla posizione dell’imputato il cui ricorso è stato accolto.
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Nota della Redazione
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