Riesame e attualità delle esigenze cautelari nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 3779 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza del tribunale del riesame che confermi la misura cautelare deve essere sorretta da una motivazione che dia conto dell’attualità delle esigenze cautelari, valutando la persistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio con riferimento al momento della decisione. Il giudice può legittimamente valorizzare, a tal fine, lo stabile inserimento dell’indagato nel contesto associativo e il ruolo di spicco dallo stesso rivestito, quali elementi dai quali desumere la proiezione futura della pericolosità, senza che assuma carattere dirimente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa. La valutazione della posizione del singolo indagato può essere differenziata rispetto a quella dei coindagati, ove sussistano elementi oggettivi che ne evidenzino il peculiare profilo di pericolosità. La censura che riproponga una diversa lettura del quadro indiziario, senza confrontarsi con la congruità dell’apparato motivazionale, è manifestamente infondata e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Con ordinanza del 01/10/2025 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP all’indagato, gravemente indiziato del delitto di partecipazione a un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro il patrimonio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, sia a quello di reiterazione di delitti della stessa specie.
I giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando come il GIP e il Tribunale avessero offerto una motivazione adeguata e non contraddittoria. Il tribunale del riesame, in particolare, aveva correttamente valorizzato le attività sistematiche di sottrazione e riciclaggio poste in essere in seno all’associazione e il ruolo esecutivo di stretto collaboratore dell’esponente apicale rivestito dall’indagato.
La Corte ha inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui la circostanza che lo stesso svolgesse una regolare attività lavorativa avrebbe dovuto escludere il pericolo di recidiva. Il lavoro lecito, infatti, non è elemento dirimente, ove le risorse legali non siano state ritenute sufficienti per astenersi dal delinquere. Lo stabile inserimento nel sodalizio, con compiti di coordinamento e gestione, è stato invece considerato elemento amplificatore della pericolosità, idoneo a proiettarla nel futuro.
Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alla posizione di altri coindagati, la Cassazione ha chiarito che il Tribunale ha legittimamente differenziato la posizione del ricorrente, per il suo ruolo di “braccio destro” del capo dell’organizzazione, non assimilabile a quella di soggetti solo occasionalmente coinvolti nei reati fine. La decisione ha, infine, rilevato la sopravvenuta sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari da parte del GIP, circostanza che rendeva comunque prive di interesse le censure relative alla congruità della scelta della misura più afflittiva.
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Nota della Redazione
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